Estorsione e reato associativo: giudice valuta la durata temporale (Cass. pen. Sez. 1 n. 16707 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 12936 del 2019, Rv. 275222 – 01). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare la sussistenza del vincolo, deve valorizzare in modo sinergico il fattore tempo e le modalità di consumazione delle diverse condotte, costituendo questi i più significativi indici rivelatori dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Ne consegue che il motivo di ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione è inammissibile per genericità qualora non contenga l’integrale trascrizione o allegazione degli atti specificamente indicati, in violazione del principio di autosufficienza.
Il Fatto
Il condannato, destinatario di una condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen., commesso nel 2007, e di una successiva condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per due distinte fattispecie estorsive aggravate ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, commesse tra il 2013 e il 2015, aveva proposto al Giudice dell’esecuzione istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati.
La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non emergessero elementi per avvincere i delitti nell’alveo di un medesimo disegno criminoso, data l’identità di genere solo tra alcuni reati, la diversità delle persone offese e il significativo lasso temporale intercorso. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della motivazione logicamente adeguata. Ciò posto, ha ritenuto che l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata fosse privo delle dedotte aporie.
La Corte territoriale ha, infatti, fondato il proprio convincimento su una valutazione dapprima atomistica e poi sinergica di due dati: il fattore tempo e l’eterogeneità delle modalità di consumazione delle diverse condotte. Ha, in tal modo, compiutamente valorizzato due elementi che la giurisprudenza di legittimità reputa tra i più significativi indici per la valutazione dell’esistenza del medesimo disegno criminoso.
Le contestazioni sollevate dal ricorrente — concernenti l’appartenenza al sodalizio criminale sin dall’epoca della prima estorsione e il ruolo del correo — sono state ritenute affette da patente genericità, in quanto non supportate dalle necessarie allegazioni atte a dimostrarne la fondatezza. Difatti, il ricorso non conteneva l’integrale trascrizione o allegazione degli atti richiamati, non risultando tali circostanze apprezzabili nemmeno attraverso la disamina degli estratti delle sentenze presenti nel fascicolo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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