Inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 31438 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. preclude l’ammissibilità del ricorso per legittimità avverso tale provvedimento, che spiega effetti rebus sic stantibus e non è definitivamente preclusivo, potendo il giudice disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. Non integra vizio di abnormità, strutturale o funzionale, l’ordinanza che il G.I.P. adotta nell’ambito dei poteri conferitigli dalla legge, limitandosi a operare la valutazione impostagli in ordine all’idoneità degli elementi di prova.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Chieti, con ordinanza del 3 marzo 2026, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di due indagati in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., ritenendo l’impossibilità di addivenire a una ragionevole previsione di condanna. Il procedimento traeva origine dalla querela sporta dal ricorrente, persona offesa, in relazione all’inadempimento dell’obbligo di stipulare con lui un contratto definitivo di compravendita immobiliare.

Avverso tale ordinanza il querelante proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 409 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento, per non avere il giudice valutato circostanze di fatto decisive ai fini del giudizio prognostico di condanna. La difesa degli indagati depositava memoria e chiedeva la liquidazione delle spese processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. L’art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 33, legge n. 103 del 2017 e pacificamente applicabile nella specie in forza del principio tempus regit actum, prevede che contro l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

Il Collegio dà continuità al principio affermato da Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, secondo il quale l’ordinanza di archiviazione successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 non è ricorribile per cassazione, ma reclamabile nei soli casi di nullità previsti dal citato art. 127. Il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. esclude impugnazioni diverse da quelle previste dalla legge, e la riforma intendeva sottrarre alla Corte di legittimità la competenza a decidere su tali impugnazioni, risultando il ricorso per cassazione mezzo eccessivo rispetto ai vizi attinenti alla mera violazione del contraddittorio camerale.

Non rileva il richiamo all’art. 111, settimo comma, Cost., che circoscrive la ricorribilità per violazione di legge ai provvedimenti in materia di libertà personale. L’archiviazione spiega effetti rebus sic stantibus e non chiude definitivamente la vicenda, potendo la riapertura delle indagini essere disposta ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen.

Quanto alla dedotta abnormità, la Corte richiama la elaborazione delle Sezioni Unite (tra le altre, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009): essa non può ravvisarsi nella mera violazione di norme processuali, ma ricorre, sul piano strutturale, quando il provvedimento, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’ordinamento processuale, ovvero, sul piano funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Nel caso di specie l’ordinanza è stata adottata in un caso espressamente previsto dalla disciplina normativa e il giudice non ha ecceduto dai poteri conferitogli, essendosi limitato a operare la valutazione impostagli dalla legge. L’impossibilità di proseguire il procedimento è conseguenza ordinaria dell’archiviazione, non effetto anomalo.

La Corte rigetta infine la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla difesa degli indagati, richiamando Sez. 7, Ord. n. 2939 del 18/12/2024: l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione all’archiviazione non comporta la condanna del querelante a rifondere all’indagato le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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