Riqualificazione in appello della violenza privata e nuovo giudizio (Cass. pen. Sez. 5 n. 3248 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica operata dal giudice di appello sulla medesima condotta storica, da reato consumato a tentativo, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza né il ne bis in idem, quando il fatto contestato sia rimasto immutato e l’imputato abbia avuto modo di difendersi su tutti gli elementi dell’addebito. In tema di giudizio di appello, la preclusione derivante dall’effetto devolutivo riguarda soltanto i punti non oggetto di gravame, restando piena la cognizione del giudice sulla ricostruzione del fatto e sulla sua qualificazione. Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste da sole a fondamento della condanna, previo vaglio di credibilità più penetrante e rigoroso, potendo i riscontri consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio.
Il Fatto
Con sentenza del 30.11.2023, il Tribunale di Roma dichiarava l’imputato colpevole del reato di violenza privata aggravata per aver costretto la persona offesa, addetta all’accoglienza presso uno stabilimento balneare, ad abbandonare il posto di lavoro, assorbito il reato di tentata violenza privata, per la minaccia di ritirare una denuncia. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza, assolveva l’imputato dal reato consumato e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 339, comma 1, cod. pen., lo condannava per il tentativo di violenza privata alla pena di due mesi di reclusione, confermando la sentenza di primo grado nel resto. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, esaminando analiticamente ciascun motivo. In relazione al primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del ne bis in idem, la Corte ha chiarito che le due contestazioni, pur formalmente distinte, riguardavano la medesima condotta minacciosa, unica nell’azione ma diversamente qualificata quanto allo scopo coartativo perseguito: l’allontanamento dal luogo di lavoro o il ritiro della denuncia. L’oggetto del giudizio non è mutato perché il fatto storico è rimasto identico, essendo stata solo diversamente qualificata la condotta in termini di consumazione o di tentativo, senza che alcun giudicato preclusivo si fosse formato in primo grado. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui la condanna per il reato consumato a fronte della contestazione del tentativo non viola il principio di correlazione quando non vi è modifica del fatto e l’imputato è stato in condizione di difendersi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso vizi di manifesta illogicità nella ricostruzione del fatto, valorizzando la piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano state ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate da testimonianze sovrapponibili. Ha inoltre precisato che le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare da sole la condanna previo vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, con un vaglio più rigoroso quando il dichiarante sia costituito parte civile, richiamando le Sezioni Unite Bell’Arte.
Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione circa l’irrilevanza dell’allegazione documentale relativa all’obbligo di dimora, non costituendo prova decisiva dell’assenza dell’imputato sul luogo del fatto, stante la distanza temporale tra l’ordinanza applicativa della misura e l’episodio. Parimenti infondata è risultata la doglianza relativa alla mancata valutazione delle dichiarazioni del gestore del locale, implicitamente considerate dalla Corte territoriale, che non aveva ritenuto accertato che l’imputato svolgesse attività di buttafuori presso quello stabilimento.
In ordine al quarto e quinto motivo, concernenti il diniego delle attenuanti generiche, la misura della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il ricorso a elementi quali la gravità del fatto, la protervia della condotta, l’assenza di resipiscenza e la negativa personalità dell’imputato. La valutazione della Corte territoriale, ancorata alla personalità delinquenziale e alla prognosi di non efficacia rieducativa della sostituzione della pena, è stata considerata congrua e insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito e sorretto da motivazione sufficiente.
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Nota della Redazione
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