Contributo unificato a carico del soccombente anche con spese compensate (TAR Calabria n. 111 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione di pagamento del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente, anche quando il giudice abbia disposto la compensazione delle spese di giudizio. Tale obbligazione è sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare, e non necessita di una specifica statuizione in sentenza per essere ottemperata. Ne consegue che l’amministrazione soccombente è tenuta al rimborso del contributo versato dalla parte vittoriosa e, in caso di inerzia, è esperibile il ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva promosso innanzi al TAR Calabria un giudizio, definito con sentenza n. 01661 del 21.12.2023, per l’annullamento di una determinazione di aggiudicazione di lavori pubblici. Quel ricorso era stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e compensazione delle spese di lite; la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato.
La società ha quindi agito in sede di ottemperanza per ottenere dal Comune soccombente la refusione del contributo unificato versato nel giudizio definito, pari a € 4.000,00. L’amministrazione, regolarmente notiziata, non si è costituita né ha dimostrato di avere eseguito il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il rimborso del contributo unificato possa essere preteso in sede di ottemperanza quando la sentenza azionata abbia compensato le spese di giudizio. La risposta è affermativa e si fonda sull’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, che pone l’importo del contributo a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Giudice di Appello amministrativo, secondo cui l’obbligazione di pagamento del contributo è tale ex lege, per un importo predeterminato, e grava in ogni caso sul soccombente. Essa è sottratta alla potestà del giudice e, pertanto, non richiede alcuna specifica pronuncia per essere ottemperata.
Da qui la duplice conseguenza: l’obbligo di rimborso a carico del soccombente non necessita di una statuizione dedicata e permane anche quando la parte sia stata esonerata dal corrispondere le spese alla controparte vittoriosa per effetto della compensazione.
L’amministrazione non ha offerto prova, come pure era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono dunque tutti i requisiti per accogliere l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., dichiarandosi l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato con rimborso del contributo corrisposto.
Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro per l’ipotesi di persistente inerzia. Accoglie inoltre la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinando nella misura degli interessi legali la penalità di mora, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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