Penalità di mora dovuta anche per l’ottemperanza a decreto ingiuntivo (TAR Calabria n. 55 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in un titolo di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto, per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali, dovuti in forza del titolo o ex lege. La sua decorrenza va fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Resta invece estranea al giudizio di ottemperanza ogni rivalutazione del credito riconosciuto al valore nominale dal giudice civile, in assenza di prova del maggior danno.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 392/2021, emesso dal Giudice di Pace di Crotone, con cui l’azienda sanitaria provinciale è stata condannata al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Il decreto, notificato e non opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato poi notificato in forma esecutiva.
Dopo la notifica, la stessa amministrazione ha sollecitato la creditrice a rideterminare l’importo residuo, che è stato così fissato in misura inferiore al valore originario. Con ricorso notificato nel luglio 2024 la società ha chiesto l’esecuzione del giudicato per la somma residua, oltre interessi e spese, e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’azienda sanitaria non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, a seguito dell’ordinanza con cui era stata disposta la rinnovazione della notificazione, la ricorrente vi ha ritualmente provveduto mediante servizio postale, senza che l’amministrazione si sia costituita. L’azienda sanitaria, pertanto, non ha assolto all’onere di provare la completa esecuzione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
Sussistono dunque i presupposti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., con conseguente obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria, comprensiva della somma residua a titolo di capitale e delle spese della procedura monitoria.
La domanda di rivalutazione è invece respinta. La ricorrente non ha provato il maggior danno rispetto a quello già ristorato con gli interessi legali riconosciuti dal giudice civile. Il credito è stato liquidato al valore nominale, oltre interessi, e il giudice dell’ottemperanza non può interferire sul tenore della statuizione civile. Gli interessi sono dovuti nella misura indicata dal titolo.
Quanto alla penalità di mora, il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non emergono iniquità o cause ostative: la somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di ritardo, e si aggiunge agli interessi dovuti in forza del titolo, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Collegio assegna quindi all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, quale Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese del giudizio e il compenso del commissario.
Nota della Redazione
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