Inottemperanza alla demolizione e acquisizione dell’intera area abusiva (TAR Toscana n. 1673 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha natura meramente ricognitiva di un effetto giuridico già prodottosi e, come tale, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. La mancata notifica del verbale di sopralluogo non incide sulla validità dell’accertamento, trattandosi di atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Non è configurabile un’ottemperanza parziale all’ingiunzione di demolizione quando l’ordine ripristinatorio imponga la riconduzione dell’intera area alla sua originaria destinazione. Gli abusi che complessivamente modificano la destinazione urbanistica dell’area ne determinano l’acquisizione integrale al patrimonio comunale, quale effetto ipso iure conseguente all’illecito omissivo accertato.

Il Fatto

Con ordinanza del 1° aprile 2015, n. 11, il Comune ingiungeva alla società ricorrente la demolizione di una serie di opere edilizie che, nel loro insieme, avevano trasformato un terreno agricolo in un’area espositiva e di deposito a cielo aperto, in contrasto con l’autorizzazione edilizia e la disciplina di zona. Il ricorso proposto avverso tale ingiunzione veniva dichiarato perento nel 2017.

A seguito di un sopralluogo del 9 febbraio 2022, il Comune accertava la persistente inottemperanza all’ordine di demolizione e, con provvedimento notificato nel novembre 2022, formalizzava l’accertamento. La ricorrente impugnava tale atto e, successivamente, la determina dirigenziale del 25 ottobre 2024 con cui era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera area di proprietà, pari a circa 18.380 mq.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui la società contestava in via diretta l’ordinanza di demolizione del 2015: tale provvedimento si era ormai definitivamente consolidato per effetto del decreto di perenzione, con la conseguenza che le relative censure non potevano più essere veicolate in giudizio.

E’ stata invece respinta l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, fondata sulla pubblicazione della determina sull’albo pretorio. Il provvedimento di confisca edilizia deve essere notificato personalmente all’interessato, non essendo ammesse forme di comunicazione diverse dalla notifica individuale, del resto non giustificata dal numero dei soggetti coinvolti.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’ordine di ripristino implicava un intervento complessivo, non solo demolitorio, volto a restituire al fondo l’originaria destinazione agricola. A distanza di cinque anni dalla perenzione, gli agenti accertavano la presenza di consistenti opere non demolite e il permanere di una destinazione incompatibile con la pianificazione urbanistica. Ne consegue che non è predicabile alcuna ottemperanza parziale, poiché l’ingiunzione esigeva l’integrale esecuzione degli interventi ripristinatori.

La Corte ha inoltre escluso conseguenze invalidanti dalla mancata notifica del verbale di sopralluogo, qualificato come atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. La comunicazione di avvio del procedimento non era dovuta, data la natura ricognitiva dell’atto, che si limita a constatare un effetto già prodottosi dal precedente illecito omissivo.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha chiarito che il Comune non ha acquisito un’area ulteriore rispetto a quella riferibile alle opere abusive, ma l’intera area in quanto oggetto di un complessivo intervento di trasformazione urbanistica. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Tribunale ha confermato che gli abusi globalmente modificativi della destinazione dell’area ne determinano l’acquisizione integrale al patrimonio comunale, quale effetto ipso iure dell’inottemperanza accertata. Ricorso e motivi aggiunti sono stati pertanto rigettati, con condanna della società alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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