Atti meramente confermativi e tardività dell’impugnazione: inammissibilità e irricevibilità del ricorso avverso il diniego di “Carica Speciale” (TAR Puglia, n. 741 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, la competenza territoriale del giudice amministrativo segue le regole del foro speciale, radicandosi presso il TAR nella cui circoscrizione è ubicata la sede di servizio del dipendente, quando il provvedimento impugnato riguardi una procedura di avanzamento per anzianità o per ordine di ruolo, non caratterizzata da selezione per merito comparativo e priva di limiti di posti. L’atto con cui l’Amministrazione si limita a confermare una precedente determinazione, senza disporre nuovamente sulla situazione giuridica del destinatario, riveste natura di atto meramente confermativo e ricognitivo, privo di efficacia lesiva autonoma. Ne consegue che il ricorso avverso tale atto è inammissibile, mentre l’impugnazione dell’atto originario effettivamente lesivo, proposta oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a., è irricevibile per tardività.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri appartenente al ruolo Ispettori, impugnava la determinazione con cui l’Amministrazione della Difesa aveva confermato il giudizio di non idoneità al conferimento della qualifica di “Carica Speciale”, già espresso con precedente Determinazione del 3.12.2020, nonché quest’ultimo atto e il presupposto parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento. A sostegno del ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1325-bis, d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione e carenza di motivazione. L’Amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR adito e l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente le questioni preliminari di rito, in conformità ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. Ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la procedura di avanzamento per anzianità o per ordine di ruolo non implica una selezione per merito comparativo, essendo la progressione legata unicamente a un giudizio di idoneità senza limiti di posti. Gli effetti degli atti impugnati, riguardando esclusivamente la persona del ricorrente, non incidono su una graduatoria né coinvolgono altre posizioni giuridiche, sicché la competenza radica presso il TAR della circoscrizione ove ha sede di servizio il militare.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la nota impugnata in via principale non avesse valenza provvedimentale, configurandosi come atto meramente confermativo e ricognitivo della decisione già assunta con la Determinazione del 3.12.2020, la quale costituiva l’atto effettivamente lesivo dell’interesse del ricorrente. L’impugnazione proposta il 15.2.2021 avverso un atto notificato il 22.12.2020 risultava quindi tardiva, essendo stata esperita ben oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a.

La Corte ha, pertanto, dichiarato il ricorso in parte inammissibile, per carenza di interesse avverso l’atto meramente confermativo, e in parte irricevibile per tardività con riferimento all’impugnazione della determinazione originaria e del presupposto parere della Commissione. Ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, considerata la definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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