Ottemperanza al giudicato: termine e commissario ad acta per l’esecuzione (TAR Calabria n. 60 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza del giudicato, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla decisione passata in giudicato, detratto quanto già corrisposto. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione, non sul creditore. Accertata l’inerzia, il Tribunale assegna un termine per l’adempimento e, in caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso del commissario e le spese di giudizio.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Crotone n. 326 del 2020, confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro n. 221 del 2023, la Provincia di Crotone è stata condannata al pagamento di somme in favore di più creditori, oltre interessi e spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. Non essendo stato proposto ricorso per cassazione, le statuizioni sono passate in giudicato.
Il titolo esecutivo è stato notificato il 1° agosto 2023. Non ottenendo il pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme. La Provincia non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 c.p.a. e dagli artt. 112 ss. c.p.a., che disciplinano il ricorso per l’ottemperanza del giudicato. Il presupposto dell’azione è l’esistenza di una decisione passata in giudicato e la mancata, spontanea esecuzione da parte dell’amministrazione obbligata.
Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale afferma un principio chiaro: spetta all’amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Nel caso concreto l’ente non ha fornito alcuna prova in tal senso, non essendosi nemmeno costituito.
Ne discende l’accoglimento della domanda. Il Tribunale dichiara l’obbligo della Provincia di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di giorni 60 dalla notifica della sentenza per l’adempimento.
Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, affinché provveda entro i successivi 90 giorni, su istanza della parte ricorrente. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore costituito, sono poste a carico della Provincia di Crotone.
Nota della Redazione
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