Avviso difensore ex art. 114 disp. att. provato per testimoni (Cass. pen. Sez. VII n. 38063 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’avvenuto avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. può essere validamente fornita anche mediante prova testimoniale, non essendo necessaria la formale verbalizzazione quando risulti che il pubblico ufficiale ha chiesto all’indagato se intendesse avvalersi dell’assistenza di un difensore, ricevendone espresso diniego. La concessione del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. non incide sulla valutazione dei presupposti della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., l’entità del tasso alcolemico accertato, ben superiore al limite di legge, e la verificazione di un sinistro stradale escludono la configurabilità del fatto come di particolare tenuità. È sufficiente, sul punto, una motivazione succinta ma congrua.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, concedeva il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., confermando nel resto.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità dell’accertamento alcolemico, non preceduto dall’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova dell’avvenuto avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. possa essere validamente fornita anche mediante prova testimoniale.

Nel caso di specie la testimonianza acquisita risulta attendibile e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: pur in assenza di formale verbalizzazione, il pubblico ufficiale ha chiesto immediatamente all’imputato se intendesse avvalersi dell’assistenza di un difensore, ricevendo espresso diniego. L’omessa verbalizzazione, dunque, non inficia di per sé l’utilizzabilità dell’accertamento.

Quanto al secondo motivo, i giudici di appello, seppur tramite una motivazione succinta, hanno congruamente ritenuto insussistenti i presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la rilevante entità del tasso alcolemico accertato, ben superiore al limite di legge, nonché la verificazione di un sinistro stradale.

Tali elementi escludono la configurabilità del fatto come di particolare tenuità, sicché la doglianza difensiva non supera il vaglio di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *