Inammissibilità del ricorso in Cassazione per ricostruzione dei fatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 14355 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenta un vizio di motivazione volto a ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata dal giudice di merito, basata su criteri di valutazione diversi. La valutazione degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito, la cui motivazione, se esente da vizi logici e giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione), proponeva appello avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne aveva confermato la condanna. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi. Con il primo, la difesa lamentava un vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. Con il secondo, deduceva un’analoga carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, ritenendo il primo indeducibile in sede di legittimità. Secondo il Collegio, la censura mirava a una inammissibile rivalutazione del merito, proponendo criteri di valutazione differenti da quelli adottati dal giudice di appello. La motivazione della sentenza impugnata, richiamata alle pagine 4 e 5, è stata giudicata esente da vizi logici e giuridici, avendo esplicitato le ragioni del convincimento. La Corte ha ricordato il principio per cui esula dai poteri del giudice di legittimità la “rilettura” degli elementi di fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone).

Il secondo motivo è stato, invece, ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. risultava già riconosciuta e che la sentenza impugnata aveva motivato in modo non illogico sia in ordine al valore della res sottratta, sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, è stato ribadito il principio per cui il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo gli altri implicitamente disattesi. Ogni diverso apprezzamento in fatto degli elementi valutati risulta, pertanto, precluso in sede di legittimità.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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