Spese economali non regolamentate e carenza documentale: responsabilità dell’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 159 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e deve dimostrare, nel conto reso, la regolarità dei pagamenti eseguiti in correlazione agli scopi per i quali le anticipazioni sono state disposte. La gestione economale è gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio, non ammette la formazione di residui né commistioni con gestioni di esercizi diversi. Il ricorso alla cassa economale è ammesso solo per le spese tassativamente previste dal regolamento comunale: integra illegittimità della spesa la sua non riconducibilità alle categorie ivi elencate. L’accertamento del giudice sulla inerenza dei singoli esborsi ai limiti normativi non invade la discrezionalità amministrativa, vertendo sulla legittimità e non sul merito della spesa.

Il Fatto

Il magistrato designato sui conti giudiziali ha depositato relazione nei confronti dell’economo del Comune di Tripi, con riguardo al conto dell’esercizio finanziario 2020, rilevando irregolarità formali e sostanziali e chiedendo la condanna alla refusione di euro 2.684,10, oltre interessi corrispettivi per euro 207,24.

Sul piano formale erano contestate la sottoscrizione del conto con sigla illeggibile, giacenze in eccesso, squilibrio delle sezioni del conto, commistione tra esercizi e violazione del principio di cassa. Sul piano sostanziale si contestavano spese qualificate come di rappresentanza ma ad avviso dell’istruttore non riconducibili a tale categoria, nonché discordanze tra causali dei buoni e documentazione fiscale. La Procura regionale ha aderito alla richiesta di condanna; l’agente ha depositato memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo della gestione economale: gli artt. 73 e ss. del R.D. n. 2440/1923, gli artt. 178 e ss., 610 e ss. del R.D. n. 827/1924, gli artt. 44 e ss. del R.D. n. 1214/1934 e l’art. 2 della legge n. 20/1994, oltre al regolamento comunale. La gestione economale è istituto straordinario, connotato dall’anticipazione della spesa in deroga all’ordine cronologico del procedimento ordinario, e ammette il ricorso alla cassa solo per le fattispecie codificate nel regolamento.

Sul piano formale i rilievi sono confermati: l’illeggibilità della firma non inficia la validità dell’atto, ma la carente indicazione delle generalità del sottoscrittore è irregolarità; la gestione deve chiudere in pareggio e non può generare residui né commistioni tra esercizi.

Sul piano sostanziale la Corte ricorda che, in assenza di un regolamento sulle spese di rappresentanza, queste vanno valutate secondo i principi consolidati: oneri per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente, inerenti ai fini istituzionali, con carattere di ufficialità ed eccezionalità, commisurati a economicità e adeguatezza, senza risolversi in atti di liberalità. L’accertamento sulla riconducibilità dei singoli esborsi alle regole è scrutinio di legittimità, non di opportunità.

Il punto decisivo è documentale. Molti buoni, pur con causali specifiche, sono corredati solo da scontrini o ricevute e sono privi delle richieste dei Responsabili di Settore richieste dall’art. 118, comma 2, del Regolamento comunale. Tale carenza non è mera irregolarità formale: impedisce di individuare chi ha richiesto la spesa, l’occasione e i partecipanti, sterilizzando ogni controllo successivo. Per pranzi e rinfreschi privi di carattere formale o eccezionale e per gli altri buoni non riconducibili al regolamento la Corte non ammette il discarico.

Sono invece discaricabili, in quanto astrattamente riconducibili alle spese di rappresentanza e sorretti da documentazione idonea, gli esborsi indicati in motivazione, improntati a sobrietà e riferibili a occasioni di rilevanza esterna, oltre all’acquisto della custodia ricondotto all’art. 116, comma 1, lett. a) del regolamento. Segue la condanna dell’economo a euro 1.745,20, oltre interessi legali quantificati in euro 157,76 e interessi dal deposito, nonché alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *