Responsabilità erariale per contributi agricoli indebiti e occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 11 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi pubblici destinati al settore agricolo è soggetto alla giurisdizione contabile, poiché la relativa erogazione è funzionale al perseguimento di un interesse pubblico. In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, il dies a quo va individuato secondo il criterio della conoscibilità obiettiva del danno da parte dell’amministrazione. Quando il danno sia stato occultato dolosamente mediante condotte fraudolente, a tale criterio si sostituisce quello della concreta ed effettiva conoscenza, con differimento dell’esordio del termine prescrizionale. L’appello che riproponga le argomentazioni di primo grado non è inammissibile, ove le censure siano ricavabili in modo univoco dall’intero atto, in ragione del carattere devolutivo dell’impugnazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’erogazione di finanziamenti pubblici in favore di una società operante nel settore agricolo, concessi a valere sui fondi FEAGA e FEASR. La Procura regionale contestava agli amministratori, ai soci e alla società la indebita percezione dei contributi, per un importo complessivo di euro 1.183.765,00, con distrazione degli stessi verso finalità private.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 45/2023, aveva accolto integralmente la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell’ente erogatore, oltre rivalutazione e interessi. I soccombenti hanno proposto appello, deducendo difetto di giurisdizione, prescrizione, carenze motivazionali e non riconducibilità delle condotte alla società.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla Procura generale sul rilievo che le deduzioni si limiterebbero a riprodurre le censure di primo grado. Richiamando il consolidato indirizzo della Cassazione, il Collegio ha escluso l’inammissibilità: l’art. 14 disp. prel. c.c., imponendo un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che limitano l’accesso alla giustizia, richiede solo un’esposizione chiara e univoca delle doglianze, ricavabili anche per implicito dall’intero atto, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello.
Nel merito, è stato respinto il primo motivo relativo al difetto di giurisdizione. La Corte ha ribadito che il destinatario privato di contributi pubblici è soggetto alla giurisdizione contabile, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 13245/2019 e n. 9768/2023.
Quanto alla prescrizione, la Sezione ha confermato la soluzione del primo giudice. Poiché il danno derivava dalla produzione di documenti falsi, si configurava un occultamento doloso, con conseguente differimento del dies a quo. La giurisprudenza contabile richiamata — Sez. II Appello n. 150 del 2024, Sez. III Appello n. 21 del 2023 e Sez. I Appello n. 152 del 2024 — ha affermato che, in presenza di condotte fraudolente, al criterio della conoscibilità oggettiva subentra quello della concreta ed effettiva conoscenza. Nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio del 15 novembre 2013 aveva reso nota l’esistenza del danno, mentre il primo invito a dedurre era stato notificato il 9 novembre 2018: l’azione erariale è dunque tempestiva.
I restanti motivi, trattati congiuntamente, sono stati rigettati. Dalle risultanze istruttorie — accertamenti della Guardia di Finanza e operazioni bancarie — è emersa una articolata manovra fraudolenta, con percezione indebita dei contributi e successiva distrazione verso conti personali. Il Collegio ha ritenuto la sentenza impugnata esente da carenze motivazionali, non avendo gli appellanti offerto elementi idonei a contrastare la quantificazione del danno.
L’appello è stato quindi rigettato, con conferma della decisione di primo grado e liquidazione delle spese in euro 128,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.