Pensione privilegiata militare: psicosi endogena e nesso causale non presunto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 122 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del militare, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, presuppone la dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni, la loro ascrivibilità alla tabella A e la non suscettibilità di miglioramento. La norma non introduce alcuna presunzione, assoluta o relativa, di derivazione dal servizio degli eventi morbosi verificatisi durante la prestazione, sicché la mera coincidenza temporale non realizza il presupposto di legge. Anche l’infermità di natura endogena, a substrato organico costituzionale o eredo-patologico, può fondare il trattamento di privilegio, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni del servizio che, per il loro carattere eccezionale, assumano ruolo di concausa efficiente e determinante. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, se congruamente motivato, e il conforme parere del collegio medico-legale disposto in causa integrano un quadro valutativo immune da vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente, volontario in ferma prefissata nell’Esercito dal marzo 2009 e da ultimo Caporal Maggiore, nel febbraio 2013 accusava un episodio psicotico acuto. Dopo reiterati ricoveri presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale, nel settembre 2013 veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio e, con decreto del 2014, prosciolto dalla ferma per perdita dei requisiti fisio-psico-attitudinali.

Con domanda del gennaio 2015 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della schizofrenia cronica paranoide e la pensione privilegiata, sostenendo che il disturbo era insorto in corso di servizio, in assenza di precedenti patologici. Il Ministero della Difesa, aderendo al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, respingeva l’istanza con decreto del 13 settembre 2018. Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei conti, contestando il giudizio del Comitato come aprioristico e non supportato da evidenze tecniche.

La Motivazione della Corte

La Corte individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Muovendo dall’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, il giudice ricorda che il trattamento di privilegio del militare è subordinato alla derivazione dell’infermità da fatti di servizio, intesi come eventi strettamente correlati all’adempimento degli obblighi, secondo i principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio.

Il passaggio centrale riguarda il regime probatorio. La Corte esclude che la norma preveda una presunzione di dipendenza per il solo fatto che l’evento morboso si sia manifestato durante il servizio, poiché la mera coincidenza cronologica non basta. Ammette invece che anche l’infermità endogena possa rilevare, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni del servizio capaci di operare come concausa, cioè come fattori senza i quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe incorso nell’insorgenza o nella significativa evoluzione della malattia.

Applicando questi criteri, il giudice rileva che sia il parere del Comitato di verifica, richiamato nel decreto ministeriale, sia il rinnovato giudizio del collegio medico-legale disposto in causa negano il nesso eziologico. L’organo peritale, dopo aver visitato il ricorrente e valutato la documentazione e i rapporti informativi, ha qualificato il servizio come mera occasione o momento rivelatore di una psicosi innestatasi su personalità e substrato geneticamente predisposti, escludendo la concausa efficiente e determinante.

La Corte ritiene il parere congruamente motivato, fondato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, immune da vizi logici e conforme al giudizio del competente organo tecnico ministeriale. Respinta l’ipotesi del perito di parte, secondo cui il rimprovero subito dal militare avrebbe avuto efficacia scatenante, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della necessità dell’accertamento tecnico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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