Pensione e miglioramenti CCNL successivi: ricorso generico inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 22 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza per applicazione dei miglioramenti economici dei contratti collettivi successivi al collocamento in quiescenza deve indicare in modo specifico gli errori imputati all’Istituto previdenziale. È inammissibile per genericità, ai sensi degli artt. 152, comma 1, lett. d, e 153, comma 1, c.g.c., il ricorso che si limiti a lamentare in via generale il mancato adeguamento senza illustrare le ragioni del preteso errore, neppure dopo la produzione della determina di definitiva liquidazione. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire gli oneri di allegazione e prova che l’art. 2697 c.c. pone a carico di chi invoca la tutela giurisdizionale, quando la richiesta abbia carattere esplorativo. La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nei poteri del difensore e comporta la restrizione del thema decidendum.

Il Fatto

Il ricorrente, insegnante cessato dal servizio per invalidità assoluta e permanente e titolare di pensione diretta di inabilità calcolata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dei miglioramenti economici introdotti dai contratti collettivi nazionali successivi al suo pensionamento, oltre agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione. Ha inoltre prospettato il diritto alla perequazione automatica dalla decorrenza della pensione.

Con atti di integrazione ha poi rinunciato alla domanda relativa alla buonuscita e ha circoscritto la pretesa all’applicazione del CCNL del 19 aprile 2018, quantificando in Euro 3.380,00 gli arretrati per gli ultimi cinque anni. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità per genericità e, nel merito, l’infondatezza, avendo già provveduto alla riliquidazione nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara la contumacia del Ministero, regolarmente citato mediante p.e.c. all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e dispone lo stralcio degli atti di integrazione depositati prima dell’udienza di discussione, non contemplati dal codice di rito né autorizzati. Osserva altresì che la domanda fondata sul CCNL del 2018 sarebbe comunque sottratta allo scrutinio per violazione del divieto di mutatio libelli, essendo quel contratto anteriore alla cessazione del rapporto di servizio, mentre l’originaria prospettazione riguardava i contratti successivi.

Quanto alla buonuscita, la rinuncia espressa dal difensore determina la restrizione del thema decidendum. Il giudice richiama Cass. Sez. II n. 4837 del 2019, secondo cui la rinuncia a singoli capi rientra nei poteri del difensore e si distingue dalla rinuncia agli atti del giudizio e dalla disposizione negoziale del diritto. Non vi è quindi luogo a provvedere sul relativo capo.

Nel merito, l’oggetto del giudizio è individuato nella sola domanda di riliquidazione per i miglioramenti dei contratti successivi al pensionamento, restando escluso lo scrutinio della perequazione automatica, prospettata in modo incidentale e apodittico. Le domande sono dichiarate inammissibili per genericità: il ricorso è carente nell’esposizione dei fatti e nella specificazione degli elementi di diritto, non indicando le ragioni del preteso mancato adeguamento.

La carenza non è superata dalla produzione della determina di definitiva liquidazione da parte dell’INPS: il ricorrente non ha illustrato gli asseriti errori dell’Istituto. Il giudice esclude che l’operato dell’ente possa formare oggetto di un controllo generalizzato e che l’istanza di CTU, di carattere esplorativo, possa surrogare gli oneri di allegazione e prova, richiamando Cass. Sez. I n. 15033 del 2022. Né rileva l’indisponibilità della documentazione, poiché il pensionato avrebbe potuto avvalersi degli strumenti di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.

La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese tra ricorrente e INPS ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nessuna statuizione sulle spese nei confronti del Ministero contumace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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