Inottemperanza non provata: rigetto e onere della prova a carico del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 69 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’onere di allegare e provare l’inadempimento dell’Amministrazione grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 94 c.g.c. e del principio onus probandi incumbit ei qui dicit. La mera affermazione dell’inottemperanza, priva di riscontri probatori, non è sufficiente a fondare la domanda. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio e non può essere impiegata per supplire alle carenze probatorie della parte, né per finalità esplorative volte a ricercare elementi non allegati. Il giudice può quindi legittimamente negarla quando l’istanza tenda a sopperire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui la stessa Sezione giurisdizionale aveva riconosciuto il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme conseguenti. Dopo aver inoltrato atto di diffida rimasto senza esito, ha depositato ricorso chiedendo che fosse accertata l’inottemperanza dell’Istituto e che venissero prescritte le modalità esecutive, con nomina di un commissario ad acta e fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo.
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già dato esecuzione alla sentenza, liquidando la pensione privilegiata indiretta ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 222/1984, con un credito per arretrati a far calcolo dall’aprile 1989. Poiché la ricorrente aveva già percepito la stessa somma a titolo di pensione di reversibilità, l’Istituto ha eccepito il difetto di interesse ad agire. All’esito di un rinvio disposto per consentire l’esame del provvedimento, la ricorrente ha chiesto una consulenza tecnica d’ufficio per verificare la conformità del prospetto di conguaglio alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha concentrato l’analisi sul thema decidendum, rilevando che la ricorrente si è limitata ad affermare l’inottemperanza dell’INPS alle statuizioni della sentenza richiamata, senza offrire alcun argomento di prova a sostegno. Tale condotta integra una patente violazione del principio per cui l’onere della prova ricade su chi deduce i fatti, come sancito dall’art. 94 c.g.c..
La Corte ha poi respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. Secondo consolidata giurisprudenza, la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti. Ne consegue che non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati.
Il collegio ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 30218 del 2017, che ha affermato la legittimità del rigetto dell’istanza di CTU quando essa tenda a supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova, ovvero a svolgere un’indagine esplorativa. La richiesta della ricorrente, diretta ad accertare la conformità del prospetto di conguaglio, si collocava esattamente in tale ipotesi.
Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza, e liquidate in € 700,00 a favore dell’INPS. La sentenza è stata depositata nello stesso giorno dell’udienza di discussione, ai sensi degli artt. 167, comma 1, c.g.c. e 429 c.p.c., con disposizione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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