Parifica del conto economale e alterità tra controllore e controllato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 20 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parifica del conto economale costituisce fase essenziale ai fini della procedibilità del conto stesso e deve essere effettuata da un soggetto diverso dall’agente contabile che ha reso il conto, in applicazione del principio di alterità tra controllore e controllato. La coincidenza in capo al medesimo soggetto delle funzioni di sottoscrizione del conto e di parificazione rende il conto non procedibile. In caso di successione nella gestione economale, ciascun contabile rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione, ai sensi dell’art. 181 R.D. n. 827/1924, e il passaggio di consegne costituisce il momento in cui si determina la responsabilità del cessante. La mancata adozione e il mancato aggiornamento del regolamento di economato, privo del catalogo delle spese ammissibili, integra irregolarità della gestione, così come l’erogazione del fondo senza preventiva autorizzazione.
Il Fatto
La Procura regionale deferiva alla Corte i conti giudiziali relativi alla gestione economale degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 del Comune di Trepuzzi, chiedendo la declaratoria di irregolarità. Il magistrato istruttore segnalava profili formali e sostanziali: per il 2019 e il 2020 i modelli risultavano firmati e parificati dal solo Responsabile del Servizio finanziario, che aveva assunto le funzioni di economo dopo il collocamento in quiescenza dell’economo precedente; per tutti gli esercizi emergevano violazioni della disciplina del fondo economale. Nessuno compariva per l’ente e non venivano depositate memorie difensive. La questione centrale investe la regolarità della fase di parifica e l’ammissibilità delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo formale del conto 2019. La compilazione e la sottoscrizione, dal momento del passaggio di consegne fino alla cessazione, sono state effettuate interamente dal soggetto che non rivestiva ancora la funzione di economo. Ciò viola l’art. 181 R.D. n. 827/1924, secondo cui, ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione. Il passaggio di consegne è il momento in cui si determina la responsabilità del contabile cessante.
La Corte ribadisce poi il principio di alterità tra le funzioni di controllore e di controllato. La giurisprudenza contabile, alla quale il Collegio aderisce, ritiene non ammissibile che la parifica sia sottoscritta dal medesimo soggetto che ha presentato il conto. La verifica deve necessariamente risiedere in capo a un soggetto interno all’ente ma distinto dall’economo, generalmente il Responsabile del Servizio finanziario. Solo in presenza di oggettivi problemi organizzativi la funzione può essere attribuita, in via sostitutiva e in applicazione analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d) del d.lgs. n. 267/2000, al Sindaco.
Il Collegio sottolinea che la parificazione è fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto. Essa non si esaurisce in un mero controllo delle scritture, ma presuppone un controllo incrociato tra i dati prodromici e le risultanze contabili. Poiché la violazione ha investito entrambi i conti 2019 e 2020, essi non possono ritenersi procedibili; se ne dispone la trasmissione al giudice designato perché siano ricompilati e correttamente parificati.
Quanto al profilo sostanziale, esaminato con riferimento al solo esercizio 2018, la Corte condivide il rilievo di inadeguatezza del regolamento di economato, risalente al 1953 e privo del catalogo delle spese consentite e delle modalità di erogazione. L’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 impone l’adozione e l’aggiornamento periodico dello strumento. Parimenti grave è la prassi di erogare il fondo con mandati non preceduti da determinazioni o stanziamenti, che compromette la procedimentalizzazione della gestione. Le spese economali costituiscono deroga rispetto alla programmazione e vanno tassativamente previste nel regolamento.
In conclusione, la Corte dichiara l’irregolarità del conto relativo al 2018 e la non procedibilità dei conti 2019 e 2020, disponendone la trasmissione al magistrato relatore per i conseguenti incombenti istruttori.
Nota della Redazione
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