Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 23 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d’ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le conclusioni delle parti per essere sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e la necessità della pronuncia richiesta. L’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’ente previdenziale integra tale sopravvenienza. La declaratoria non esime il giudice dal regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale: l’ente che, pur in presenza di una pretesa riconosciuta fondata, sia rimasto inerte fino alla proposizione dell’azione di ottemperanza va condannato alla refusione delle spese di lite.
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente avevano ottenuto, con precedente sentenza della stessa Sezione, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, con decorrenza fissata fino al decesso del dante causa, e l’estromissione dell’INPS dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Notificata la decisione al Ministero della Difesa e all’Istituto, il Ministero aveva trasmesso all’INPS il decreto concessivo di pensione privilegiata in ottemperanza.
Non ricevendo il pagamento delle somme spettanti, gli eredi avevano notificato atto di diffida all’Istituto, con avvertimento dell’avvio della procedura di ottemperanza in mancanza di riscontro nel termine di trenta giorni. Attestato il passaggio in giudicato della sentenza, e rimasto l’INPS inadempiente, gli eredi hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 217 del d.lgs. n. 174/2016, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di piena esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese e alla penalità di mora ex art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c.
La Motivazione della Corte
Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza mediante accredito degli arretrati netti a uno degli eredi e, quanto all’altro, di aver operato il recupero del pignorato sul netto spettante per effetto di obblighi erariali oggetto di pignoramento presso terzi a istanza dell’agente della riscossione, con accredito del dovuto sulla medesima rata. La Direzione competente aveva informato il difensore dei ricorrenti. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi anche d’ufficio, presuppone il venir meno della posizione di contrasto fra le conclusioni delle parti per circostanze sopravvenute che incidono sulla posizione sostanziale dedotta in causa (vengono citate Cass. n. 16891/2021, n. 19845/2019, n. 22446/2016 e n. 6909/2009).
Accertata l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’INPS, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. La pronuncia si fonda dunque sul sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, che elimina l’interesse alla decisione sull’ottemperanza.
Il profilo di maggiore interesse riguarda la regolazione delle spese. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Corte rileva l’inerzia dell’amministrazione previdenziale, che avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante agli eredi prima della proposizione dell’azione giudiziale, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata. L’INPS è pertanto condannato alla refusione delle spese di difesa, liquidate in complessivi € 400,00, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione è stata assunta all’esito della pubblica udienza, con lettura del dispositivo in aula, e il giudice ha disposto l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
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Nota della Redazione
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