Ottemperanza pensionistica: prova della qualità di erede e ratei iure hereditatis (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 16 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati di pensione privilegiata spettanti agli eredi iure hereditatis, non può configurarsi l’inadempimento dell’amministrazione quando la mancata esecuzione della sentenza sia determinata dalla condotta dell’avente diritto. L’amministrazione competente a liquidare ed erogare detti ratei deve preliminarmente accertare l’effettiva qualità di erede degli istanti, non essendo sufficiente a tal fine la prova del rapporto di coniugio o di filiazione, poiché tale status non determina automaticamente la qualità di erede, per la possibile presenza di eredi testamentari, di rinunzia all’eredità o di indegnità. La prova della qualità di erede si fornisce, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; in difetto, il ricorso per ottemperanza non merita accoglimento.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti, nella qualità di figli ed eredi del dante causa, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 1462/2013, con la quale era stato accertato il diritto del loro genitore alla pensione privilegiata di 6^ categoria, tab. A, con decorrenza dalla data del congedo (22 aprile 1969), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rappresentavano i ricorrenti che, a seguito del decesso del dante causa e della successiva scomparsa della vedova, il Ministero della difesa aveva adottato il decreto direttoriale n. 158/2015 di concessione del trattamento privilegiato, trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti di competenza. Censuravano la persistente condotta silente tenuta dalle amministrazioni, nonostante i ripetuti solleciti formulati dal 2015 in poi, e chiedevano l’esecuzione della sentenza con corresponsione dei ratei arretrati e dei relativi accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudicante affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, che assumeva di non aver partecipato al giudizio esitato nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. L’eccezione è respinta. Il Collegio distingue le competenze: al Ministero della difesa spetta l’adozione del provvedimento concessivo del trattamento tabellare e la corresponsione degli interessi sui ratei arretrati, una volta che il loro importo sia stato liquidato; alla Ragioneria Territoriale dello Stato, quale ordinatore secondario di spesa, compete la liquidazione e il pagamento della pensione privilegiata, compresi gli eventuali ratei arretrati maturati.
Poiché la domanda verteva principalmente sul mancato pagamento dei ratei arretrati, rientranti nella competenza esclusiva della Ragioneria, correttamente il ricorso è stato rivolto sia verso quest’ultima, sia verso il Ministero della difesa, limitatamente agli interessi medio tempore maturati.
Nel merito, la Corte rileva che i ratei arretrati e i relativi accessori costituiscono crediti caduti in successione e facenti parte dell’asse ereditario del defunto. Da ciò deriva la necessità, per l’amministrazione, di verificare l’effettiva qualità di eredi degli aventi diritto. Il Collegio afferma che la prova del mero rapporto di coniugio o di filiazione è insufficiente: se dall’art. 536 c.c. può dedursi in astratto che il coniuge e i figli sono successori necessari, tale status non determina automaticamente la loro qualità di erede, per la possibile presenza di eredi testamentari, di rinunzia all’eredità o di indegnità, richiamando sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Campania n. 126/2021; Sez. Giur. Sicilia n. 863/2018, n. 575/2016 e n. 6/2015).
La prova della qualità di erede si fornisce, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da uno degli eredi, con l’indicazione delle generalità degli eredi e dell’inesistenza di altri. La Corte accerta dagli atti che i ricorrenti, e prima di loro la loro genitrice, pur ripetutamente sollecitati dalla Ragioneria e dal Ministero della difesa, non hanno mai reso tale dichiarazione nelle forme dovute, né hanno altrimenti attestato la loro qualità di eredi, ritenendo erroneamente sufficiente il deposito del certificato di stato di famiglia.
Né può soccorrere l’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000: l’obbligo delle amministrazioni di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive è subordinato alla previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati. La richiesta di conoscere i periodi lavorativi del dante causa e la titolarità di eventuali pensioni risulta indispensabile per quantificare esattamente i ratei, ai fini dell’assegno di caroviveri (artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 1092/1973) e della sua disciplina di conglobamento. Parimenti, alcuna pretesa spetta verso il Ministero della difesa, stante l’impossibilità di liquidare interessi su ratei non ancora erogati. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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