Il conto giudiziale dei consegnatari riflette il patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 121 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal consegnatario di titoli azionari detenuti da un ente pubblico deve indicare la consistenza reale delle partecipazioni, iscritta nel conto del patrimonio secondo il metodo del patrimonio netto, e non il loro valore nominale, con l’evidenza delle variazioni intervenute nell’esercizio. La rappresentazione contabile contenuta nel conto giudiziale assolve una funzione distinta da quella propria del Rendiconto dell’ente, poiché è volta a dare evidenza della gestione del bene, inclusi i poteri connessi alla partecipazione, al fine di consentire il controllo sull’operato dell’agente. La difformità tra valore iscritto a bilancio e valore indicato nel conto integra un’irregolarità che impone la ricompilazione del conto medesimo.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva al Collegio i conti giudiziali resi da un agente contabile, nella qualità di consegnatario dei titoli azionari detenuti da un Comune, relativamente agli esercizi dal 2016 al 2020. Emergeva un disallineamento tra il valore delle partecipazioni indicato nel conto, pari al valore nominale, e quello iscritto nello stato patrimoniale dell’ente, calcolato con il metodo del patrimonio netto. Su conforme parere della Procura regionale, si chiedeva la declaratoria di irregolarità dei conti con ordine di ricompilazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disposto la riunione dei giudizi per l’evidente identità oggettiva e soggettiva delle questioni relative ai conti degli esercizi 2016-2020, in ragione di economia processuale.
Nel merito, il Collegio ha condiviso le conclusioni del Magistrato istruttore, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7390 del 2007, secondo cui il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può essere quello nominale. I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, corrispondente alla consistenza iscritta nel conto del patrimonio, con indicazione delle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nell’anno, non avendo senso una consistenza immutata esercizio dopo esercizio.
La Corte ha quindi escluso il rischio di duplicazione rispetto alla voce “Immobilizzazioni finanziarie” dello stato patrimoniale, osservando che le due rappresentazioni contabili, seppur coincidenti, assolvono funzioni diverse: il Rendiconto annuale rappresenta la situazione finanziaria dell’ente, mentre il conto giudiziale dà evidenza della gestione e dei poteri connessi alla partecipazione, consentendo il controllo sulla corretta gestione dell’agente.
In applicazione del principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del D. lgs. n. 118/2011, il Collegio ha dichiarato l’irregolarità dei conti, limitatamente alla parte in cui l’agente ha registrato il valore nominale, imponendone la ricompilazione. Trattandosi di irregolarità afferente alla sola compilazione, senza alcun addebito, non vi era luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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