Nessun commissario ad acta sull’istruttoria preliminare edilizia (TAR Lombardia n. 1825 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di intervento sostitutivo previsto dall’art. 39 della l.r. Lombardia n. 12/2005, con nomina di un commissario ad acta in sostituzione del comune inadempiente, opera esclusivamente nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire e non è applicabile all’istruttoria preliminare facoltativa disciplinata dall’art. 40 del regolamento edilizio del Comune di Milano. Quest’ultima costituisce attività interlocutoria di natura endoprocedimentale, priva di carattere provvedimentale, e non conduce ad alcun titolo edilizio. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione delegata alla richiesta di nomina del commissario. In tema di responsabilità della P.A., l’ingiustizia del danno non è in re ipsa: spetta al danneggiato allegare e provare la condotta, il nesso causale e l’effettività del pregiudizio secondo il paradigma dell’art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

Una fondazione universitaria e una società intendevano realizzare un progetto di campus su un complesso edilizio milanese. A tal fine presentavano alla Città Metropolitana di Milano istanza di nomina di un commissario ad acta, per dare seguito all’istruttoria preliminare ex art. 40 del regolamento edilizio comunale e giungere alla convenzione urbanistica. L’ente respingeva la richiesta con provvedimento notificato in data 05.08.2022.

I ricorrenti impugnavano quel diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 40 del r.e. e 18 e 21 del d.P.R. n. 380/2001 e il vizio di motivazione. Chiedevano inoltre la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni derivanti dall’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile e dalla mancata restituzione di beni mobili e documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Il fulcro è il riparto di competenze delineato dalla normativa regionale lombarda. L’art. 39 della l.r. n. 12/2005, rubricato intervento sostitutivo, si riferisce inequivocabilmente al procedimento di rilascio del permesso di costruire: lo si desume dal suo ultimo comma, che impone al commissario di assumere gli atti necessari “per la conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire”.

La norma va letta in combinato disposto con l’art. 38 della medesima legge, che scandisce la tempistica del titolo edilizio. Non è invece applicabile all’art. 40 del regolamento edilizio, che disciplina un’istruttoria preliminare facoltativa, per definizione di natura endoprocedimentale. L’amministrazione ha quindi correttamente respinto l’istanza, applicando la pertinente disciplina primaria e secondaria, come già affermato in sede cautelare e confermato dal giudice d’appello.

Infondato anche il secondo motivo. L’art. 3 della legge n. 241/1990 esige che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Il provvedimento impugnato, pur sintetico, espone in modo adeguato le ragioni del rigetto, alla luce del tenore testuale delle disposizioni richiamate, ponendo il destinatario in condizione di comprenderne il fondamento.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’ingiustizia del danno non è in re ipsa, dovendo il giudice accertare l’evento dannoso, la sua incidenza su un interesse rilevante, il nesso causale e l’imputabilità soggettiva. Sul piano probatorio l’art. 2697 cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo. Nel caso concreto manca del tutto l’identificazione della condotta illecita: la domanda è generica e non distingue i profili di illegittimità, il nesso causale e i danni risarcibili. A fronte delle puntuali difese del Comune, i ricorrenti non hanno opposto alcuna specifica controdeduzione. Le spese sono state compensate per le particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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