Imposta di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile a favore del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 107 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A partire dal 19 maggio 2020, per effetto dell’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 e poi dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, il gestore di struttura ricettiva tenuto a riscuotere l’imposta di soggiorno è qualificato come responsabile d’imposta e non più come sostituto d’imposta. La sua obbligazione, solidale e dipendente, partecipa della stessa natura tributaria di quella gravante sull’ospite, soggetto passivo del rapporto impositivo. Ne deriva che la controversia sul mancato versamento dell’imposta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, restando esclusa quella della Corte dei conti. Il legislatore ha così sterilizzato il dato del maneggio di danaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo fine alla configurazione del gestore come agente contabile.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una società di gestione alberghiera, in liquidazione giudiziale, e il suo amministratore, chiedendo la condanna solidale al pagamento di oltre 114.000 euro, oltre interessi, in favore di un Comune. L’addebito riguardava l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa presso la struttura ricettiva per i bimestri III, IV, V e VI del 2022 e I e II del 2023.

L’ente locale aveva calcolato la pretesa sulla base dei flussi di presenze ricavati dal portale dell’Agenzia delle Entrate, dopo che la società non aveva presentato le dichiarazioni periodiche, salvo quella relativa al primo bimestre 2023, rimasta comunque non versata. Il credito del Comune era stato riconosciuto in via chirografaria nello stato passivo della liquidazione giudiziale. Il convenuto, amministratore della società, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore della giurisdizione tributaria e proponeva ricorso per regolamento preventivo innanzi alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sentenza delle Sezioni Unite civili n. 1527 del 23 gennaio 2026, resa proprio in relazione al giudizio pendente, con cui la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il giudizio era stato nel frattempo sospeso e rinviato in attesa della pronuncia sul regolamento preventivo.

La Cassazione ha applicato l’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011, come novellato, ritenendo che i gestori di strutture ricettive tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno debbano essere configurati come responsabili d’imposta e non più come sostituti d’imposta a far data dal 19 maggio 2020. L’obbligo di versamento è stato così qualificato in termini esclusivamente tributari, con attribuzione del contenzioso al giudice tributario.

Il gestore è considerato soggetto estraneo al rapporto impositivo, riferibile esclusivamente all’ospite. La sua responsabilità svolge un ruolo di garanzia volto a rafforzare la pretesa dell’amministrazione finanziaria. L’obbligazione, solidale e dipendente, condivide la natura tributaria dell’obbligo a carico del soggetto passivo. Ne consegue che la responsabilità dell’albergatore non è limitata alle somme versate dai clienti, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti a prescindere dall’effettivo pagamento, salvo il diritto di rivalsa.

Il Collegio sottolinea come il legislatore abbia sterilizzato il dato del maneggio di danaro pubblico e del connesso obbligo di conto, spostando il focus dalla gestione delle somme incassate per conto dell’ente alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente. Ne deriva un radicale mutamento dell’assetto normativo: l’attuazione dell’imposta di soggiorno deve svolgersi secondo le regole della normativa fiscale, tanto sul piano procedurale dell’accertamento e della riscossione quanto su quello sanzionatorio. Su queste basi la Sezione dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario e compensa le spese di giudizio, trattandosi di questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *