Motivazione apparente su CTU inesistente annulla sentenza pensionistica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 19 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., l’appello è proponibile per i soli motivi di diritto. Costituisce motivo di diritto il vizio di motivazione apparente, che si configura quando le argomentazioni del giudice sono del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione. La sentenza che fonda l’accoglimento su una consulenza tecnica d’ufficio dichiaratamente versata in atti, ma in realtà inesistente, è connotata da motivazione meramente apparente e va annullata con rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. Il giudice d’appello contabile non può riesaminare il merito della causa, ma controlla sotto il profilo logico e formale l’esame compiuto dal giudice del rinvio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio, che aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica e la conseguente pensione privilegiata. Il giudice di primo grado, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda riconoscendo la pensione privilegiata di settima categoria.
La Sezione regionale, con la pronuncia impugnata, aveva ritenuto condivisibile il giudizio tecnico di una consulenza tecnica d’ufficio, asseritamente versata in atti, dalla quale sarebbe emersa l’ascrivibilità della patologia alla categoria rivendicata. L’amministrazione di appartenenza ha proposto appello censurando la sentenza per motivazione apparente, rilevando che la segreteria aveva comunicato l’insussistenza della consulenza richiamata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo. L’art. 170 c.g.c. limita la proponibilità dell’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, escludendo le questioni di fatto relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio e alla classifica delle infermità. A tali motivi è però riconducibile il vizio di motivazione, nella specie dell’omessa o apparente motivazione.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ricorda come la motivazione apparente integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Il vizio sussiste quando il giudice omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indica senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Esso va apprezzato non rispetto alla correttezza della soluzione o alla sufficienza della motivazione, ma unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva.
Nel caso concreto, la pronuncia del giudice del rinvio si fonda su una consulenza tecnica d’ufficio “versata in atti” e asseritamente richiamata quale parte integrante della decisione. Il Collegio accerta, sulla base di quanto evidenziato dall’appellante, confermato dalla segreteria della Sezione e non contestato dall’appellato, che non esiste alcuna consulenza tecnica d’ufficio che abbia affermato quanto sostenuto dal giudice territoriale. Le uniche due consulenze in atti avevano concluso in senso opposto, escludendo la dipendenza della patologia da causa di servizio.
La decisione impugnata è dunque connotata da motivazione meramente apparente, fondandosi dichiaratamente su una consulenza inesistente — forse confusa con la consulenza di parte — e omettendo così di motivare sulle ragioni dell’accoglimento. In applicazione dell’art. 170, comma 4, c.g.c., la sentenza viene annullata con rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, perché dia conto delle ragioni della sussistenza o meno della dipendenza della patologia da causa di servizio e provveda sull’adeguamento della categoria pensionistica e sulle spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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