Nessun incremento premiale per funzionario di polizia oltre 18 anni di contributi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 39 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede le aliquote incrementali della base pensionabile, non è applicabile al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile se non nei limiti espressamente fissati dal legislatore. L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende la disciplina di favore ai soli appartenenti ai corpi di polizia a ordinamento civile che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati. La norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini della quota retributiva. Il superamento del limite temporale rende inammissibile la pretesa di applicare l’incremento premiale del 3,60 per cento riservato ai sottufficiali e ai militari di truppa. Resta salva la garanzia dell’art. 54, comma 8, secondo cui la pensione non può essere inferiore a quella conseguibile nel grado inferiore.

Il Fatto

Il ricorrente, Commissario Capo in quiescenza, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con riconoscimento dell’incremento premiale nella misura del 3,60 per cento prevista per i militari di truppa, in luogo dell’1,80 per cento applicato dall’Istituto per gli ufficiali e i funzionari. Il ricorrente, transitato in corso di carriera nel ruolo dei funzionari, ha sostenuto che l’aliquota maggiore dovesse essere applicata ai periodi antecedenti la nomina, dopo i primi venti anni di servizio.

L’Inps ha resistito eccependo il difetto di prova della circostanza che la liquidazione con l’aliquota per ufficiali abbia determinato un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile nel grado inferiore, richiamando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nella parte in cui esclude il pregiudizio. La causa è stata discussa e decisa con motivazione contestuale.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione nella corretta applicazione delle aliquote incrementali sulla percentuale della base pensionabile. Muovendo dal 44 per cento fissato dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, i commi successivi prevedono aumenti annuali dal ventunesimo anno di servizio, differenziati tra ufficiali (1,80 per cento) e sottufficiali e militari (3,60 per cento). La differenziazione si giustifica con la diversa base pensionabile delle due carriere.

Il Giudice rileva che l’Istituto applica pacificamente l’aliquota di riferimento determinata al momento della cessazione del servizio, estendendola all’intera carriera anche quando la qualifica di ufficiale sia stata raggiunta solo in un secondo tempo. La fattispecie, tuttavia, riguarda un funzionario della Polizia di Stato e non un militare, con conseguente inapplicabilità diretta dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Corte ricostruisce quindi l’intervento del legislatore, che con l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha inteso estendere ai corpi di polizia a ordinamento civile la disciplina di favore, ma entro un perimetro definito: il personale in possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini della quota retributiva.

Dal provvedimento di liquidazione emerge che il ricorrente vantava diciassette anni e tre mesi di contributi al 31.12.1994, cui si aggiungono i dodici mesi del 1995, con superamento dei diciotto anni al 31.12.1995. Considerata l’eccezionalità della norma estensiva, che limita espressamente l’operatività dell’art. 54 al personale con meno di diciotto anni di contributi a quella data, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Istituto in euro 1.200,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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