Pensione privilegiata indiretta: decadenza quinquennale e domanda tardiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 77 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata indiretta, per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, deve essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla morte dell’iscritto, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 274/1991. Si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione, con la conseguenza che il decorso non è sospeso dalla pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio. La diversa regola dettata per i dipendenti statali dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, che consente di non far decorrere la decadenza in costanza del procedimento di accertamento, non è estensibile agli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza. Il riconoscimento dell’equo indennizzo da parte del giudice del lavoro non è pregiudiziale rispetto al giudizio pensionistico, per diversità di parti e di petitum.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite di un dipendente di ruolo di una Azienda sanitaria provinciale deceduto per causa di servizio, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta e la condanna dell’istituto previdenziale alla liquidazione della prestazione. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto il ricorso degli eredi dichiarando la malattia dipendente da causa di servizio e condannando l’azienda al pagamento dell’equo indennizzo. La domanda di pensione indiretta di privilegio è stata presentata all’INPS soltanto il 30 novembre 2017, a distanza di oltre cinque anni dal decesso del coniuge.

Il Tribunale, con sentenza n. 412 dell’11 maggio 2023, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile; la ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale. L’INPS ha eccepito la decadenza dal diritto per tardività della domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è accolto per la fondatezza dell’eccezione di decadenza. La Corte richiama il tenore dell’art. 14 della legge n. 274/1991, che impone la presentazione della domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato.

Il giudice contabile respinge la tesi della ricorrente secondo cui alla decadenza dovrebbero applicarsi le regole della prescrizione, con decorrenza dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, e dunque dalla sentenza del giudice del lavoro. Richiamando la sentenza n. 499/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, si afferma che quello dell’art. 14 della legge n. 274/1991 è certamente un termine di decadenza e non di prescrizione.

La Corte sottolinea che la norma non prevede alcuna eccezione per il caso di pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio. Permane in capo all’interessato l’onere di inoltrare la domanda nel quinquennio, a differenza di quanto consentito ai dipendenti statali dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973. Nel richiamare la giurisprudenza contabile (Sezione I centrale d’appello n. 289/2023; Sezione II centrale d’appello n. 8/2021), si ribadisce che per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, tra cui i dipendenti delle ex UU.SS.LL., trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 14.

Nella specie è evidente il decorso del termine quinquennale, essendo la domanda presentata oltre cinque anni dopo il decesso. La Corte esclude altresì ogni rapporto di pregiudizialità tra il giudizio davanti al giudice del lavoro, relativo alla causa di servizio e all’equo indennizzo, e il giudizio pensionistico: diverse sono le parti convenute e diverso è il petitum. L’equo indennizzo resta estraneo alla materia pensionistica, trovando fondamento diretto nel rapporto di pubblico impiego, mentre il trattamento privilegiato presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giudizio sono compensate per la particolarità e la complessità della fattispecie. È disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente e dei congiunti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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