Pensione privilegiata militare: CTU decisiva per escludere nesso causale con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 134 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio postula l’accertamento di un rapporto di causalità o di concausa efficiente e determinante, dotata di idonea capacità lesiva sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Non integra il nesso eziologico la semplice occasione rappresentata dal servizio, né il breve periodo di leva svolto in difetto di validi eventi di servizio con significativa valenza medico-legale. Il giudizio sulla dipendenza si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che il giudice può porre a base del proprio convincimento quando essa sia completa ed esaustiva in relazione al quesito. Spetta al giudice verificare la completezza dell’indagine medico-legale, colmando gli eventuali vizi di motivazione rilevati in sede di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare, agiva per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata per l’infermità diagnosticata come disturbo ansioso depressivo cronico, quantomeno nella 8ª categoria tabella A, con decorrenza dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con decreto, negando la dipendenza da causa di servizio. Il giudizio di primo grado si era concluso con rigetto; la Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 376/2022, aveva accolto l’appello e rimesso gli atti al primo giudice per il merito, rilevando un difetto di motivazione sulla valutazione dell’apporto concausale del servizio.
Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, reiterando le domande originarie. Il Ministero della Difesa si è costituito, illustrando l’iter amministrativo e chiedendo, in via subordinata, che l’eventuale decorrenza fosse fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito la funzione del giudizio di rinvio. Il giudice di appello aveva censurato la pronuncia di primo grado per non avere adeguatamente valutato l’apporto concausale del servizio di leva e per avere sostenuto il rigetto con argomentazioni non connotate da sufficiente tasso di tecnicità. In applicazione dell’art. 170 c.g.c., la rimessione imponeva al giudice di merito di colmare quel difetto attraverso una nuova e completa valutazione medico-legale.
Il Giudice ha quindi disposto una consulenza tecnica d’ufficio, in composizione integrata da uno specialista, per accertare se l’infermità fosse dipendente da causa di servizio e, in caso positivo, la categoria e la decorrenza. Il quesito era formulato in termini puntuali, proprio per superare l’incompletezza delle valutazioni già rese in primo grado.
Le conclusioni dell’Ufficio Medico Legale hanno escluso la dipendenza. Il consulente ha inquadrato il ricorrente come soggetto con personalità borderline e struttura nevrotica, sviluppatasi in epoca infantile-adolescenziale. Le manifestazioni psichiche sofferte durante il servizio militare risultano strettamente relate a tale personalità patologica e non causalmente correlabili con il breve periodo prestato quale soldato di leva, che può averne rappresentato solo l’occasione, ma non la causa o concausa efficiente e determinante, in quanto privo di idonea efficienza lesiva.
La Corte ha ritenuto il parere esaustivo e completo, anche in relazione alle controdeduzioni dei consulenti di parte, e idoneo a sostenere il proprio convincimento. Ha respinto la censura sulla composizione del collegio medico-legale, fondata sulla violazione dell’art. 52 legge n. 3/2003, osservando che la categoria degli “esperti universitari od ospedalieri” va interpretata in senso lato e comprende lo specialista in psichiatria che ha integrato il collegio.
All’esito, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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