Pensione privilegiata militare: onere della prova e concausa efficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 226 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio di una infermità deve essere provata dal ricorrente, non potendo supplire il giudice con una consulenza tecnica d’ufficio, che non assolve all’onere della prova ex art. 2697 c.c.. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, rilevante ai sensi dell’art. 64, comma terzo, d.P.R. n. 1092/1973, rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione dei disagi generici, delle fatiche e dei momenti di stress connessi al tipico contesto professionale. Il recepimento, da parte dell’Amministrazione, del parere conforme del Comitato di Verifica per le cause di servizio integra motivazione adeguata, non inficiata dalla mera perizia di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’ordinamento militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — una ipoacusia neurosensoriale a destra e una gastroduodenite erosiva — con conseguente pensione privilegiata, ricollegandole alle numerose attività straordinarie svolte in numerosi anni di servizio, tra missioni all’estero e operazioni di emergenza sul territorio nazionale.

La Commissione Medica Ospedaliera di Roma aveva giudicato la prima infermità non ascrivibile a causa di servizio; il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha confermato il giudizio negativo su entrambe le patologie, e il Ministero della Difesa ha respinto le relative istanze. Il ricorrente ha impugnato i pareri e i decreti davanti alla Corte dei conti, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti, e chiedendo anche l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rigetta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa. Delimita però l’oggetto del giudizio al mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17.08.2023, e rileva che difetta una idonea domanda amministrativa per la spettanza del trattamento pensionistico privilegiato.

Su un piano processuale, la Corte esamina i giudizi pendenti davanti al T.A.R. Campania: uno concluso con rinuncia al ricorso e l’altro con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Da tali esiti non si è formata alcuna decisione di merito sull’accertamento richiesto, sicché non se ne possono desumere elementi di prova.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte valorizza i pareri degli organi tecnici, tutti convergenti nell’escludere la riconducibilità delle infermità a ragioni di servizio, e ritiene che le mansioni svolte, per quanto impegnative, vadano collocate nel tipico contesto professionale di appartenenza del militare, non idoneo da solo a giustificare né l’insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale con il servizio.

Il Giudice richiama un consolidato indirizzo (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 549/2024; sent. n. 718/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 120/2020): nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, restando esclusi i disagi e i momenti di stress inevitabili. Diversamente opinando, il mero esercizio della funzione determinerebbe per ciò solo il diritto a pensione di privilegio.

Quanto alla richiesta di consulenza tecnica, essa è inammissibile, poiché non può sopperire all’onere probatorio che grava sul ricorrente. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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