Pensione privilegiata e nesso causale: la CTU esclude la concausa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 117 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità psichica richiede la prova di un nesso eziologico o concausale efficiente e determinante tra l’attività prestata e l’insorgenza della patologia. La valutazione medico-legale disposta in via istruttoria, se esaustiva e immune da vizi logici, costituisce fonte di convincimento del giudice e prevale sulle allegazioni di parte non suffragate da elementi di segno contrario. L’accertamento della genesi del disturbo da attacchi di panico e della sua possibile correlazione con fattori estranei al servizio integra un apprezzamento di fatto non superabile mediante mere deduzioni difensive. Il giudice rigetta la domanda quando l’istruttoria tecnica esclude che le condizioni di vita e di lavoro siano state connotate da fattori di eccezionalità idonei a fondare anche solo un rapporto concausale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa dopo aver prestato servizio militare nell’Esercito e essere stato giudicato inidoneo e posto in congedo assoluto, ha impugnato il decreto ministeriale che negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità psichica denunciata. Ha chiesto l’accertamento della dipendenza del disturbo da attacchi di panico dal servizio militare e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, con ascrizione alla settima categoria della tabella A.
Il ricorrente ha sostenuto di aver contratto la patologia nel corso delle missioni estere in contesti bellici, contestando la diagnosi della CMO di Bari e la valutazione del Comitato di Verifica, che non avrebbe approfondito le condizioni del servizio. L’amministrazione ha replicato condividendo il parere negativo del CVCS e rilevando che il decreto era già stato impugnato davanti al TAR Lazio con rigetto del gravame e che nessuna censura incideva sull’attendibilità del giudizio medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disposto consulenza tecnica d’ufficio affidando all’UML presso il Ministero della Salute tre quesiti: la correttezza della diagnosi, la dipendenza o concausalità rispetto al servizio e, in caso positivo, la categoria di ascrizione. La relazione definitiva, depositata dopo proroghe legate anche all’emergenza COVID, ha risposto in senso negativo ai primi due quesiti.
Il giudice ha ritenuto la CTU esaustiva, completa e priva delle carenze asserite dal ricorrente. Il consulente, all’esito della visita psichiatrica in contraddittorio, ha rilevato che le condizioni alloggiative, abitative e lavorative durante la missione estera erano caratterizzate da adeguate condizioni di salubrità e dal rispetto del ruolo ricoperto. Su questa base ha escluso, secondo i criteri della metodologia medico-legale, un nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante tra il servizio e l’insorgenza dell’infermità.
La Corte ha valorizzato l’argomento del consulente secondo cui le crisi d’ansia o di panico possono correlarsi a eventi di svariata natura, anche extra-lavorativa, di difficile identificazione. Ha inoltre sottolineato il rilievo dei primi certificati psichiatrici, intervenuti circa tre anni dopo la fine della missione, elemento che pone interrogativi su fattori causali estranei al servizio e successivi alla missione stessa.
La diagnosi accertata è stata individuata nel disturbo distimico in soggetto con tratti di labilità emotiva e insicurezza, non riconducibile a causa o concausa di servizio. Il giudice ha quindi escluso, sul piano fattuale, che l’attività svolta presentasse fattori di eccezionalità idonei a determinare un rapporto concausale diretto con la patologia lamentata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di causa liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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