Dichiarazioni eccessive intenzionali e recupero integrale dei contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 372 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che presenti domande di accesso a contributi agricoli comunitari dichiarando la disponibilità di fondi dei quali non ha più la titolarità integra una dichiarazione eccessiva intenzionale, che impone il recupero integrale dei premi erogati ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dal regolamento n. 972/2007/CE e riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE. La compravendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 cod. civ. trasferisce la proprietà solo con il pagamento dell’ultima rata o del prezzo integrale. La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. determina la risoluzione di pieno diritto con la dichiarazione della parte non inadempiente, manifestabile in ogni forma inequivocabile. Il danno erariale corrisponde all’intero contributo indebitamente percepito.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il convenuto per il risarcimento del danno erariale di euro 14.946,15 in pregiudizio dell’AGEA. Secondo l’atto di citazione, l’invitato aveva dichiarato la disponibilità giuridica di fondi agricoli nel comune di residenza in occasione della presentazione di Domande Uniche di Pagamento e di domande PSR per le campagne 2021 e 2022, percependo contributi comunitari.

I terreni erano stati trasferiti all’acquirente da ISMEA con atto di compravendita a patto di riservato dominio del 06.06.2005. Avendo il compratore versato solo tre delle trenta rate pattuite, l’alienante ha constatato l’inadempimento e ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Il convenuto, rimasto contumace, non ha depositato deduzioni difensive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto in via preliminare della contumacia del convenuto, ritualmente notificato. Nel merito, ha esaminato il contratto stipulato tra ISMEA e l’acquirente, qualificandolo come compravendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 cod. civ.: l’effetto traslativo si produce con il pagamento dell’ultima rata o del prezzo integrale anticipato, mentre il compratore è immesso nel possesso sin dalla stipula.

La Corte ha ricondotto la pattuizione contrattuale all’art. 1456 cod. civ., richiamando il consolidato indirizzo della Cassazione secondo cui, in presenza di clausola risolutiva espressa, non è richiesta una valutazione discrezionale del giudice sul presupposto dell’inadempimento, che va valutato nella sua oggettività. La risoluzione di pieno diritto non è però automatica: consegue alla dichiarazione della parte non inadempiente di volersi avvalere della clausola, con atto di natura recettizia manifestabile in ogni forma idonea, anche implicita, purché inequivocabile.

Dagli atti acquisiti è emerso che ISMEA ha fatto constatare l’inadempimento con atto notarile del 02.12.2020 e, con PEC del 24.03.2021, ha reso edotto l’acquirente della volontà di valersi della clausola risolutiva. Le domande relative alla campagna agricola risultano sottoscritte successivamente al ricevimento di tale comunicazione, e recano la dichiarazione di avere in disponibilità anche gli appezzamenti oggetto del contratto medio tempore risoltosi.

Nel quadro K delle domande il convenuto ha attestato, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle proprie dichiarazioni. La condotta integra una dichiarazione eccessiva intenzionale ai sensi della normativa euro-unionale richiamata, con conseguente recupero integrale dei premi erogati. La Corte ha quindi accertato la responsabilità amministrativa del convenuto, condannandolo al pagamento di euro 14.946,15 in favore di AGEA, oltre rivalutazione e interessi legali, e delle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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