Riliquidazione pensione Polizia di Stato aliquota 2,44 percento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 92 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando la rideterminazione del trattamento pensionistico, pur comunicata dall’ente previdenziale, non sia stata ancora concretamente corrisposta e non vi sia accordo sulle spese, residuando un interesse alla pronuncia di merito. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva effettiva inferiore a diciotto anni, si applica l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, con efficacia sui ratei a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1984 al 2018, era titolare di una pensione calcolata con il sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di sedici anni e cinque mesi. L’INPS aveva liquidato il trattamento applicando l’aliquota prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 anziché quella dell’art. 54 del medesimo decreto, ritenuta invece applicabile in base alla normativa sopravvenuta e alla giurisprudenza richiamata. Dopo una richiesta di riliquidazione rimasta senza risposta, il ricorrente aveva proposto ricorso giurisdizionale per ottenere il ricalcolo della pensione e la corresponsione degli arretrati. L’INPS, costituitosi, aveva comunicato di aver provveduto alla rideterminazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui essa postula il venir meno dell’interesse ad agire e la piena soddisfazione del diritto azionato. Nel caso di specie, pur avendo l’INPS comunicato l’avvenuta rideterminazione, il pagamento degli arretrati era previsto solo successivamente all’udienza e mancava un accordo sulle spese; pertanto la situazione sopravvenuta non garantiva la totale eliminazione delle ragioni di contrasto, rendendo necessaria una pronuncia sul merito.
Nel merito, la questione concerneva l’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato, corpo smilitarizzato dalla legge n. 121/1981. Il Giudice ha ricordato che la questione per il personale militare era stata definita dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021 e che il legislatore era successivamente intervenuto con l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, estendendo gli effetti favorevoli ai corpi di polizia ad ordinamento civile, in ragione della specificità delle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza, riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010. La norma ha disposto l’applicazione dell’art. 54 del testo unico, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, per il calcolo della quota retributiva da liquidare con il sistema misto.
Quanto alla portata temporale, il Giudice ha aderito all’interpretazione della II Sezione d’Appello della Corte dei conti (sentenza n. 41 del 2022), che ha escluso la retroattività piena della norma sulla base del dato letterale ma ha adottato la soluzione della retroattività temperata. La rivalutazione della quota retributiva con il coefficiente del 2,44 per cento spiega i suoi effetti sui ratei a decorrere dal 1° gennaio 2022, in ragione del contemperamento con l’esigenza di equilibrio dei bilanci pubblici di cui agli artt. 81, 117 e 119 Cost..
In accoglimento parziale del ricorso, il Giudice ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento con l’aliquota del 2,44 per cento per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, limitatamente ai ratei dal 1° gennaio 2022, condannando l’INPS al pagamento degli arretrati maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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