Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario e verifica di rispondenza (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 27 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico del cassiere di una struttura sanitaria pubblica presuppone che il rendiconto sia idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. La verifica di rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Corte in pregresse sentenze-ordinanze può essere omessa quando tale rispondenza risulti già accertata e il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non ne prescriva più l’analitico accertamento. In tal caso il Collegio, su proposta conforme del giudice designato e del Procuratore regionale, pronuncia il discarico del contabile.
Il Fatto
Il cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano, rende il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto rimette la questione al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c.
Nella relazione il giudice designato propone il discarico del conto. La proposta si fonda su una considerazione di sistema: con pregresse sentenze-ordinanze la Corte aveva impartito indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei Comprensori sanitari, e le verifiche successive avevano costantemente riscontrato la rispondenza dei rendiconti a quelle indicazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui il conto giudiziale deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su questa base, con pregresse sentenze-ordinanze, la Corte aveva formulato una serie di indicazioni in ordine alla corretta ed esaustiva predisposizione dei conti di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
Il giudice designato rileva che l’attività di revisione intervenuta sui conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni fornite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Osserva altresì che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Alla luce di tale decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, il giudice designato ritiene che l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili mal si concili con la prosecuzione di un’analitica verifica. Non si rinvengono, pertanto, ragioni per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, sì che non appare necessario sottoporlo a specifica revisione per pronunciare il discarico.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, formula conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. Il Collegio dichiara condivisibile la prospettazione del giudice designato e relatore e ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. Dispone quindi il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2015 e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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