Pensione privilegiata e prova della causa di servizio nelle mansioni di Polizia (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 253 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve essere provata da chi la invoca, non essendo sufficiente allegare lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto. Il servizio o le condizioni in cui è stato espletato assumono rilievo causale solo se costituiscono concausa efficiente e determinante dell’insorgenza o dell’evoluzione della patologia, cioè se integrano circostanze eccezionali, specifiche e documentate, eccedenti i fatti e i rischi ordinari della prestazione. Il giudice non può supplire alle carenze istruttorie della parte mediante consulenza tecnica d’ufficio disposta a fini esplorativi, dovendo la CTU valutare tecnicamente i dati già acquisiti, e non accertare fatti non provati, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio dal 1978 fino alle dimissioni volontarie del 2012, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità — asma bronchiale allergico, artrosi cervicale con discopatia e lieve ipoacusia percettiva bilaterale con labirintopatia — e il conseguente diritto alla pensione privilegiata con ascrizione almeno alla settima categoria della tabella A.
Il Ministero dell’Interno, facendo proprie le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva escluso la dipendenza delle patologie dal servizio e respinto la domanda amministrativa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, producendo una perizia di parte riferita a una sola delle tre infermità e chiedendo la disposizione di una CTU medico-legale. Si sono costituiti l’INPS, che ha evidenziato il già avvenuto riconoscimento di una pensione privilegiata di ottava categoria per altra infermità, e il Ministero dell’Interno, che ha insistito per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla natura del giudizio pensionistico: esso non ha a oggetto la legittimità dell’atto amministrativo, ma l’accertamento del diritto a pensione, con la conseguenza che i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del beneficio. Il thema decidendum si concentra pertanto sull’esistenza del nesso causale tra servizio e infermità, secondo il disposto dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che subordina il trattamento privilegiato alla derivazione dell’infermità da fatti di servizio.
La Corte richiama la nozione di concausa efficiente e determinante elaborata sull’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973: è determinante il fatto che da solo condizioni l’evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato. Poiché ogni attività lavorativa espone per sua natura a generici fattori patogeni, occorre che il servizio o le sue condizioni abbiano assunto rilievo causale in termini di eccezionalità rispetto all’ordinario.
Su questa base il ricorrente avrebbe dovuto individuare specifiche condizioni o eventi verificatisi in servizio, idonei a integrare la causa o la concausa della patologia. Egli si è invece limitato a elencare le attività svolte, senza ancorarle a episodi determinati. La Corte ritiene che una diversa impostazione amplierebbe a dismisura la rilevanza causale dei fatti di servizio, perché ogni patologia finirebbe per dipendere dalle mansioni espletate, e sottolinea che il legislatore non ha inteso attribuire ai pubblici dipendenti un beneficio automatico al cospetto di qualsivoglia infermità, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 1301 del 2024.
Analizzando le singole infermità, il giudice rileva che per l’asma il ricorrente ha evocato solo genericamente ambienti polverosi e fumo di sigaretta, fattori che, per come prospettati, avrebbero accentuato e non determinato la patologia, di natura costituzionale su base allergica secondo il CVCS; per l’artrosi cervicale, la perizia di parte ha valorizzato attività di carattere ordinario, quali l’uso del giubbotto antiproiettile o di armi pesanti, non ancorate a specifici episodi; per l’ipoacusia, la connessione con le attività presso il poligono di tiro è rimasta una affermazione labiale priva di supporto probatorio. Il verbale della commissione medica del febbraio 2024 non modifica il quadro.
Da qui il rigetto dell’istanza di CTU: le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ. e rimettere l’accertamento dei propri diritti al consulente, il cui intervento non serve a colmare lacune istruttorie né a svolgere indagini esplorative, ma solo a valutare tecnicamente i dati già acquisiti (Cass. n. 31886 del 2019). Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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