Contributi agricoli indebiti e giurisdizione contabile sul rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 254 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che percepisce contributi pubblici destinati alla realizzazione di un programma dell’amministrazione è legato alla stessa da un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale. Le domande di aiuto comunitario contengono dichiarazioni sostitutive di certificazione sulla disponibilità dei titoli; chi indica terreni di cui non ha la giuridica disponibilità agisce con dolo e crea artificialmente le condizioni per ottenere i pagamenti. La sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione non ha efficacia di giudicato assolutorio nel giudizio contabile, non essendo intervenuta una pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen. La somma indebitamente percepita costituisce per intero danno erariale, con condanna al pagamento oltre rivalutazione e interessi.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un imprenditore agricolo chiedendo la condanna al pagamento di euro 125.571,51, oltre accessori, in favore di AGEA. Secondo l’accusa, il convenuto aveva attestato falsamente nelle domande uniche di pagamento la disponibilità, per affitto, di numerosi fondi che non aveva mai ricevuto dai proprietari. La percezione dei contributi comunitari sarebbe stata quindi indebita.

Il convenuto eccepiva la sospensione in attesa del processo penale per truffa aggravata e falso ideologico, sosteneva l’irrilevanza delle superfici contestate e invocava i margini di errore tollerati dalle circolari AGEA. Il giudizio veniva sospeso con ordinanza collegiale, quindi riassunto dopo che il processo penale si era chiuso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la regolarità della notifica alla Procura e al difensore domiciliatario, ritenendo la procedura correttamente instaurata. Passa poi al nodo della giurisdizione: i contributi comunitari non sono erogati per solidarietà sociale, ma in vista di una precisa finalità di politica agricola. Da ciò deriva quel collegamento funzionale tra privato e pubblica amministrazione che integra il rapporto di servizio, secondo Cass., Sezioni Unite civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014 e Cass., Sezioni Unite civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: il Regolamento CE n. 1782/2003, il Regolamento CE n. 796/2004 e il successivo Regolamento CE n. 73/2009, oltre al Regolamento CE n. 1122/2009. Per valido titolo giuridico deve intendersi il titolo che consente all’imprenditore di dimostrare la proprietà del fondo o la sua detenzione in virtù di contratto con il terzo proprietario. Le dichiarazioni non veritiere sono sanzionate in via specifica: l’art. 53 del Regolamento CE n. 796/2004 e l’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009 escludono i pagamenti a chi abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli.

Quanto agli effetti del giudicato penale, il Collegio esclude qualsiasi valenza assolutoria della sentenza di prescrizione. L’art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia vincolante solo alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. La pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non contiene alcun accertamento di merito.

Nel merito, la documentazione della Procura dimostra reiterate condotte fraudolente. Le indagini della Guardia di Finanza e le dichiarazioni dei proprietari dei fondi, poi sentiti come testi nel processo penale, escludono in modo univoco la disponibilità giuridica dei terreni da parte del convenuto. Questi, sottoscrivendo le domande uniche di pagamento, ha indotto consapevolmente e dolosamente in errore l’amministrazione, conseguendo i contributi.

La Corte accoglie integralmente la domanda e condanna il convenuto al pagamento di euro 125.571,51, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali, con liquidazione delle spese di giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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