Nessuna pensione privilegiata per tubercolosi contratta in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 200 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.p.r. n. 1092/1973, l’infermità si considera dipendente da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il rapporto causale richiede un rischio specifico, non essendo sufficiente la mera occasionalità lavorativa, ossia il rischio generico. Spetta al richiedente, per l’art. 2697 cod. civ., provare l’infermità, i fatti di servizio e il nesso causale. L’esposizione a microclimi avversi e ad ambienti comunitari, in assenza di un’esposizione qualificata al contagio tubercolare, integra un rischio generico inidoneo a fondare il beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare, aveva prestato servizio presso una scuola di applicazione dell’Aeronautica militare svolgendo attività di sorveglianza e direzione di lavori edili, con frequente esposizione a variazioni di temperatura e a contesti comunitari. Nel 1972 gli era stata diagnosticata una patologia polmonare di natura tubercolare, riconosciuta nel 1976 come dipendente da causa di servizio ai soli fini dell’equo indennizzo e ascritta alla Tab. A, categoria VIII.

Cessato dal servizio nel 1998, il ricorrente aveva chiesto la pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero della difesa aveva respinto la domanda nel 2004, dopo il parere negativo del CVCS. Il primo giudizio si era concluso con rigetto, ma la sentenza era stata annullata in appello con rinvio, per l’omessa valutazione degli atti del procedimento di equo indennizzo e delle ragioni del diverso esito. Riassunto il giudizio, la Sezione ha acquisito un parere del Collegio medico legale del Ministero della difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 64, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, che subordina la pensione privilegiata alla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, qualificati come causa diretta o quantomeno concausa efficiente e determinante. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Puglia, sent. 358/2020) esige che il servizio incida in maniera specifica e determinante, secondo il criterio del rischio specifico, non essendo sufficiente la mera occasionalità.

La Corte afferma inoltre il principio dell’onere della prova a carico del richiedente: per l’art. 2697 cod. civ. l’interessato deve provare i profili del servizio ai quali, per natura, qualità o modalità, possa attribuirsi ruolo causale o concausale nella patologia. La predisposizione organica non è di per sé ostativa, ma occorre comunque dimostrare l’incidenza del servizio.

Nel merito, la Corte condivide integralmente il parere del Collegio medico legale, che ha escluso la dipendenza da causa di servizio. Il Collegio ha ricostruito il profilo eziopatogenetico della tubercolosi, qualificata come infezione batterica da germe ubiquitario a trasmissione respiratoria, richiedente un’esposizione qualificata. Ha rilevato l’assenza di un rischio specifico mansionale e l’insussistenza di un cluster di malattia nell’ambiente lavorativo, non risultando che colleghi o superiori abbiano contratto la patologia.

Il ragionamento si fonda su quattro criteri valutativi — cronologico, qualitativo, quantitativo e modale — che escludono la validazione del nesso causale tra l’infermità residuata e il servizio. Le condizioni di disagio comuni a ogni lavoratore, come la stagionalità, i bruschi cambi di temperatura e gli ambienti polverosi, integrano un rischio generico, non idoneo a giustificare la malattia. Il Collegio ha anche confutato puntualmente le tesi del CTP, secondo cui l’esposizione a microclimi avversi e ad ambienti promiscui avrebbe avuto valore quantomeno concausale.

La Corte ritiene le motivazioni del Collegio idonee a superare anche i precedenti atti di accertamento richiamati dal ricorrente e respinge l’istanza di rinnovo della CTU, non emergendo profili meritevoli di approfondimento né vizi procedimentali. Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., per l’oggettiva complessità della questione e la presenza di pareri medici contrastanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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