Pensione reversibilità AGO difetto giurisdizione Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 93 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le pensioni di reversibilità che derivano da forme pensionistiche a carico della gestione AGO dell’INPS — comprese quelle erogate quali “pensione ai superstiti lavoratori dipendenti” e “pensioni dipendenti pubblici servizi di trasporto” — appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Quest’ultima è configurabile solo quando la pensione di reversibilità deriva da un rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che è inammissibile davanti al giudice contabile la domanda di irripetibilità dell’indebito e di disapplicazione dei provvedimenti di rideterminazione adottati dall’INPS su tali trattamenti, con obbligo di riassunzione della causa davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due pensioni ai superstiti — l’una di categoria ET, l’altra di categoria SO — agiva in proprio davanti alla Corte dei conti per ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme di euro 2.032,64 e di euro 53,69, che l’INPS aveva preteso di recuperare quali importi asseritamente corrisposti in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità dei redditi di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995. La domanda era preceduta dalla richiesta di annullamento, o meglio disapplicazione, di due provvedimenti di rideterminazione risalenti al luglio e al luglio 2023.
L’Istituto si costituiva eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di trattamenti erogati dalla gestione AGO, e chiedeva in subordine dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse per le annualità 2021 e 2022 e il rigetto nel resto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale, dalla cui disamina dipende l’esito del giudizio. Dall’esame del ricorso emerge con chiarezza che l’oggetto della domanda è la rideterminazione dell’importo di pensioni di reversibilità di categoria ET e SO e il conseguente recupero dell’indebito.
La Corte rileva che tali trattamenti afferiscono a pensioni erogate dall’INPS quali “pensioni dipendenti pubblici servizi di trasporto” e “pensione ai superstiti lavoratori dipendenti” e derivano quindi da iscrizioni a forme pensionistiche a carico della gestione AGO. Questa gestione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto Cdc, sez. giur. Lazio, 27.2.2024, n. 84, con particolare riguardo alla categoria ET, e sez. giur. Sicilia, 22.12.2022, n. 888.
Il discrimine è netto: non si verte in una fattispecie di pensione di reversibilità derivante da pensione di pubblico dipendente, che sola rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Poiché il rapporto previdenziale sottostante è riconducibile alla gestione AGO, la cognizione appartiene al giudice ordinario.
In conclusione la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica il giudice ordinario quale giudice avente giurisdizione, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c. La definizione del giudizio avviene su questione pregiudiziale, sicché ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese. Nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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