Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: prova della vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 33 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile presuppone il concorso di due requisiti costitutivi: l’inabilità assoluta al lavoro e la vivenza a carico del dante causa al momento del decesso. La sola convivenza con il genitore non esaurisce la prova della vivenza a carico: occorre dimostrare che questi provvedeva, in via continuativa e in misura totale o quanto meno preponderante, al mantenimento del figlio inabile, secondo quanto prescrive l’art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973. L’onere di tale prova incombe sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., restando irrilevante che l’Istituto previdenziale, in sede amministrativa, abbia motivato il diniego con il solo difetto del requisito sanitario.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne invalido, ha chiesto il riconoscimento della pensione indiretta di reversibilità quale superstite del padre defunto, con decorrenza dalla data del decesso o, in subordine, dalla domanda amministrativa, oltre rivalutazione e interessi. L’I.N.P.S. aveva respinto la domanda per difetto del requisito sanitario alla data del decesso del dante causa.

Il giudice del Lavoro di Campobasso, con sentenza n. 8/2023 del 10.01.2023, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, devolvendo la controversia alla Corte dei conti; il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Molise. L’Istituto si è costituito eccependo, tra l’altro, la mancata dimostrazione della vivenza a carico, l’improponibilità della domanda per il periodo anteriore alla domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale dei ratei e il limite dell’aliquota ex art. 22 della legge n. 903/1965, godendo la madre del ricorrente di pensione indiretta.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disposto l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale, che si è espresso in senso favorevole al ricorrente sulla sussistenza dell’inabilità assoluta al lavoro. Con successiva ordinanza n. 2/2025 ha però ordinato al ricorrente di produrre ogni elemento utile a comprovare la vivenza a carico e, in particolare, la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale dei familiari conviventi.

Nel merito, la Corte ha osservato che entrambi i requisiti sono indefettibili e che l’INPS, pur avendo negato il beneficio in sede amministrativa con riguardo al solo profilo sanitario, non per questo aveva rinunciato a contestare il presupposto economico in sede giurisdizionale. Non può predicarsi l’ottenimento della pensione in assenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.

Quanto alla vivenza a carico, il giudice ha richiamato il costante orientamento di legittimità: la Cass., Sez. Lavoro, n. 15440 del 2004, che a sua volta richiama Cass. n. 1979 del 1984, e la più recente Cass. civ. n. 14346 del 2016, secondo cui la prova della vivenza a carico richiede la dimostrazione che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile. Il requisito postula due condizioni: la non autosufficienza reddituale dell’orfano e il pregresso mantenimento abituale da parte del dante causa, elementi entrambi necessari e strettamente connessi, come precisato da Cass. civ. n. 18520 del 2006.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto provato solo il primo presupposto, la mancanza di mezzi autonomi, ma non il secondo. Non è emersa alcuna traccia di un sostentamento abituale, continuativo e prevalente da parte del padre; né l’autocertificazione prodotta dal ricorrente ha valore probatorio, mancando riscontri oggettivi, attesa la mancata reperibilità dei dati fiscali presso l’Agenzia delle Entrate. Il certificato di famiglia storico ha inoltre evidenziato la presenza nel nucleo di altri conviventi, potenzialmente concorrenti al sostentamento.

Pertanto la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in € 326,00, e ha disposto l’annotazione e l’omissione delle generalità in caso di diffusione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *