Pensione reversibilità da leva liquidata al 50% ed esente IRPEF (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 226 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità che trae origine da una pensione privilegiata ordinaria maturata per infermità riportata durante il servizio militare di leva, o ad esso equiparato, va liquidata ai sensi dell’art. 88, lett. a), d.P.R. n. 1092/1973, nella misura del 50% della pensione base, con l’indennità integrativa speciale corrisposta in via separata e per intero, e non secondo l’aliquota del 60% prevista dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Il trattamento è esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 601/1973, come esteso dalla Corte costituzionale n. 387/1989. L’aspetto dirimente è la causa dell’infermità, verificatasi in occasionalità necessaria con l’adempimento dell’obbligo legale di leva, e non la denominazione o la modalità tabellare di calcolo del quantum.
Il Fatto
La ricorrente originaria, coniuge di un militare deceduto nel 2019, chiedeva alla Corte dei conti la rideterminazione della pensione di reversibilità di categoria SOCTPS. Sosteneva che il trattamento del dante causa, derivante da un infortunio riportato nel 1957 durante il servizio di prima nomina come ufficiale di complemento, equiparato al servizio di leva, dovesse essere liquidato con l’aliquota del 50% della pensione base, con IIS separata e integrale e senza imposizione fiscale.
L’INPS aveva invece applicato il 60% del trattamento complessivo, IIS inclusa, con ritenute IRPEF. Il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti; il giudizio era stato riassunto nei termini. Nelle more la ricorrente era deceduta e gli eredi avevano proseguito la causa.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice accerta la tempestività della riassunzione ex art. 59 legge n. 69/2009 e riconosce la legittimazione dei ricorrenti in prosecuzione, provata con la dichiarazione di successione depositata, secondo il criterio di Cass., SS.UU., n. 12065/2014. Afferma poi la propria giurisdizione sulla domanda di esenzione fiscale, richiamando Cass., SS.UU., n. 7755/2017 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019: la controversia attiene al trattamento pensionistico e il giudice del rapporto è quello contabile.
Nel merito il Giudice ricostruisce la distinzione tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, queste ultime di natura risarcitoria e non retributiva. La pensione privilegiata ordinaria del dante causa, pur calcolata su base stipendiale e non tabellare, trovava causa in un evento lesivo occorso durante il servizio di leva equiparato, come confermato dalla relazione del Ministero della difesa.
Il richiamo decisivo è alla Corte costituzionale n. 387/1989, che ha esteso l’esenzione IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie dei militari di leva vittime di infortunio, in ragione della funzione indennitaria e dell’innesto su un rapporto di servizio obbligatorio. La circolare ministeriale n. 21/1991 ha equiparato i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante la leva come allievi ufficiali o ufficiali di complemento.
Quanto all’IIS, il Giudice richiama la sentenza n. 1159/2002 della stessa Sezione e la sentenza n. 418/2013 della Sezione III d’Appello: denominazione e modalità di calcolo non mutano la natura della prestazione connessa al servizio di leva, equiparabile alla pensione tabellare anche se quantificata su percentuali dello stipendio. Ne deriva l’applicazione dell’art. 88 d.P.R. n. 1092/1973 e non dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995.
Il ricorso è quindi accolto, con rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale: tra domanda amministrativa, ricorso al giudice del lavoro e riassunzione non era maturato alcun termine. L’INPS è condannato a corrispondere le differenze sui ratei da maggio 2019 al decesso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite.
Nota della Redazione
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