Responsabilità CAA per omessa verifica dei titoli di conduzione e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 225 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I soggetti che operano nei Centri autorizzati di assistenza agricola svolgono una pubblica funzione e sono titolari di un obbligo di accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, non riducibile alla mera raccolta della documentazione prodotta dal richiedente. La responsabilità amministrativa di responsabili e operatori dei CAA per il danno erariale da indebita percezione di aiuti comunitari richiede la prova del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, e del ruolo causale della condotta omissiva. La mera condotta colposa, consistente nel disinteresse verso gli obblighi di custodia delle credenziali, non integra il consapevole concorso con la condotta del percettore. Il percettore risponde in solido con il CAA quando la disponibilità dei terreni non è fondata su titoli civilistici idonei, non essendo sufficiente una relazione di fatto.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una cooperativa agricola, il suo amministratore, il responsabile di un CAA e un operatore del medesimo Centro, per aver percepito contributi comunitari nelle campagne 2015 e 2016 sulla base di dichiarazioni non veritiere circa la disponibilità di alcuni terreni. Secondo l’accusa, la cooperativa e l’amministratore avevano dichiarato la conduzione di superfici in realtà mai concesse, mentre il CAA non aveva effettuato alcun riscontro sui titoli prodotti.
I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la genericità della domanda, il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore e la violazione del ne bis in idem per la pendenza di una procedura amministrativa di recupero. Nel merito hanno sostenuto la sufficienza della disponibilità di fatto dei terreni e la natura meramente formale dei controlli dei CAA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017: il percettore di sussidi pubblici intrattiene un rapporto di servizio con la P.A., e lo sviamento dalle finalità del finanziamento radica la giurisdizione anche verso i soggetti che hanno agevolato l’erogazione. Quanto ai CAA, la Corte richiama Cass. Sez. II n. 21411 del 31.05.2021 e l’art. 3-bis del d.lgs. n. 165/1999: essi si sostituiscono all’AGEA e rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio.
Respinte le eccezioni preliminari, la Corte esclude il contrasto con il ne bis in idem e con il giudicato penale: le azioni amministrativa e contabile corrono su binari autonomi, e solo l’integrale soddisfacimento del credito preclude l’iniziativa del Pubblico Ministero contabile. La sospensione dei pagamenti richiamata dalla difesa riguarda annualità successive, già erogate quelle oggetto di causa.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina del fascicolo aziendale e delle dichiarazioni eccessive intenzionali, richiamando l’art. 53 Reg. CE n. 796/2004, l’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013 e la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Accerta quindi la natura dolosa della condotta dell’amministratore e della cooperativa, desunta dallo scostamento tra superfici dichiarate e disponibilità titolata, dalla reiterazione e dall’assenza di spiegazioni. La disponibilità dei fondi deve poggiare su titoli civilistici, non su una mera relazione di fatto.
Quanto al responsabile del CAA, la Corte ritiene che non spetti a questi verificare i requisiti sostanziali della domanda, ma che sia tenuto all’accertamento del titolo di conduzione e alla regolarità formale della documentazione. Il convenuto non effettuò alcuna verifica, pur potendo accedere al SIAN, e validò attestazioni inidonee. Egli risponde quindi in solido. L’operatore è invece assolto: la prova dimostra una condotta colposa di custodia delle credenziali, non un consapevole concorso doloso.
La Corte condanna i tre convenuti al pagamento di 68.961,57 euro oltre rivalutazione e interessi, e le spese di giustizia in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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