Causa di servizio e concausa efficiente nella pensione privilegiata del poliziotto penitenziario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 227 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La causa di servizio rileva ai fini della pensione privilegiata non soltanto quando i fatti di servizio costituiscano causa unica, diretta e immediata dell’infermità, ma anche quando ne rappresentino concausa efficiente e determinante. Ai sensi dell’art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Possono quindi essere riconosciute dipendenti da causa di servizio anche le infermità endogeno-costituzionali, a condizione che senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa, che il fatto di servizio sia quello quantitativamente più rilevante e che l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato. Il giudizio medico-legale che accerta la concausalità, se congruamente motivato e non contestato dall’Istituto, è condivisibile dal giudice contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, è stato dispensato dal servizio il 27.01.2021 per riconosciuta inidoneità permanente. Nel corso degli anni aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di pregresse infermità psichiche, ascritte alla Tab. B, e di una ipertensione arteriosa borderline.
Nel 2021 presentava, tramite l’Amministrazione, nuova domanda per l’infermità disturbo dell’adattamento con umore ansioso; il CVCS la riteneva non dipendente da causa di servizio e il Ministero della giustizia rigettava con decreto. Il ricorrente domandava quindi all’INPS la pensione privilegiata, senza ottenere alcun provvedimento, e adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei e la disposizione di CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rigetta l’eccezione di inammissibilità per assenza della previa domanda amministrativa: la domanda telematica del 9 marzo 2022 risulta presentata e priva di seguito. Rigetta anche l’eccezione di prescrizione quinquennale, poiché tra cessazione dal servizio, domanda, diffida e notifica del ricorso non è maturato alcun termine estintivo.
Nel merito la Corte richiama l’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, ribadendo che tra fatti di servizio e infermità deve sussistere un rapporto causale o concausale efficiente e determinante. La concausa efficiente è l’antecedente che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, con richiamo a propri precedenti di legittimità contabile.
Decisivo è il parere del CML, che ha ricostruito l’evoluzione della patologia psichiatrica: i disturbi ansiosi reattivi risalivano già al servizio di leva, con nuovi episodi durante il servizio in Polizia penitenziaria e ricaduta nel 2019. Il servizio delicato e rischioso, a contatto con detenuti pericolosi, ha comportato uno stress psichico considerevole in soggetto predisposto, così che l’infermità è stata giudicata dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante. Il Giudice condivide integralmente tale giudizio, coerente e congruamente motivato, rilevando che l’INPS non ha mosso osservazioni critiche di natura medico-legale.
Quanto all’ascrivibilità, la Corte distingue: il disturbo dell’adattamento va ascritto alla Tab. A V categoria per due anni e poi alla VIII a vita; le note nevrotiche d’ansia sono assorbite; ipertensione arteriosa borderline e sinusite fronto-etmoidale, ascritte alla Tab. B, non fanno cumulo ma danno diritto all’indennità una tantum ai sensi dell’art. 69 d.P.R. n. 1092/1973. Sulla decorrenza, l’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973 consente di far partire il beneficio dal 27.01.2021, essendo la domanda presentata entro il biennio.
L’INPS è quindi condannato alla liquidazione del trattamento privilegiato, con differenze sui ratei arretrati maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono compensate integralmente, in ragione della preponderante rilevanza dell’accertamento medico-legale ex art. 31, terzo comma, c.g.c..
Nota della Redazione
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