Pensioni dirigenti scolastici: incrementi CCNL solo se maturati in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 13 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici possono confluire esclusivamente gli incrementi retributivi maturati e percepiti durante il servizio. Gli scaglioni di aumento previsti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, siglato l’8.7.2019, non sono pensionabili per il periodo successivo alla cessazione dal servizio, neppure quando il collocamento a riposo sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto. L’art. 40, comma 3, del CCNL non deroga al principio della non automatica estensione ai pensionati dei miglioramenti retributivi del personale in servizio, ma si limita a richiamare scadenze e importi fissati dall’art. 39. La base pensionabile resta ancorata all’ultimo stipendio effettivamente goduto, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente scolastica del Ministero dell’Istruzione, è collocata in quiescenza dall’1.9.2016. Dopo aver diffidato le Amministrazioni senza esito, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’adeguamento e il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento in base agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca (dirigenti scolastici e AFAM) firmato l’8.7.2019 per il triennio 1.1.2016-31.12.2018, con le differenze economiche sui ratei già percepiti, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania, chiedendo il rigetto del ricorso per aver posto in essere l’attività spettante in qualità di datore di lavoro, e l’INPS, che ha parimenti concluso per il rigetto con vittoria di spese. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la misura in cui gli aumenti contrattuali scaglionati nel tempo incidono sulla base di calcolo della pensione di chi sia cessato dal servizio prima del completamento dell’arco contrattuale. Il Giudice, melius re perpensa, riconosce l’adeguamento della pensione per la durata del CCNL fino alla data del pensionamento – rivedendo il proprio precedente di cui alla sent. n. 318/2024 – ma non anche per il periodo successivo.

La giurisprudenza contabile richiamata enuncia il principio secondo cui nel calcolo della pensione si tiene conto solo dei miglioramenti economici già percepiti alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi scaglionati non possono riguardare che il personale in servizio alle singole decorrenze, salvo deroghe specifiche: Sezioni Riunite n. 17/QM del 1999, n. 11/QM del 1998, Sez. II n. 1370 del 2016. Come non si matura in servizio il diritto a un aumento prima della sua decorrenza, così non può calcolarsi in pensione un trattamento mai entrato nel patrimonio del soggetto, per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio.

Il Collegio applica tale indirizzo al caso concreto. L’art. 40, comma 3, del CCNL stabilisce che i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del triennio, alle scadenze e negli importi previsti. L’espressione “integralmente” si riferisce alla somma dei benefici dei commi 1 e 2, ossia aumenti contrattuali e retribuzione di posizione fissa e variabile. La pensione va quindi commisurata solo sugli aumenti stabiliti alle decorrenze maturate all’atto del collocamento a riposo, non su quelli maturati successivamente.

La Corte ricorda che i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica perseguono lo stesso risultato di neutralizzare gli effetti dell’aumento del costo della vita. Ammettere il cumulo si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici, incompatibile con il sistema, e riconoscerebbe al pensionato un trattamento superiore a quello del personale rimasto in servizio.

Da qui il parziale accoglimento: sono riconosciuti i benefici del CCNL 8.7.2019 limitatamente al periodo di servizio, fino all’1.9.2016, non risultando dagli atti alcun adempimento, nemmeno parziale, delle pretese. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *