Perdita di beni per eventi fortuiti e prova documentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11789 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova della perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti o accidentali, richiesta ai fini della deduzione del relativo costo, deve essere fornita con idonea documentazione secondo l’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441/1997. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è idonea solo se resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza dello stesso, perché la sua funzione è collegare tempestivamente la perdita alla deduzione del costo. Il giudizio del merito sulla sussistenza di tale collegamento, fondato sulla tardività della documentazione e su contraddizioni contabili, costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è previsto in via generalizzata per i tributi non armonizzati e, per l’accertamento sintetico, opera solo dal periodo d’imposta 2009.
Il Fatto
Il contribuente impugnava diversi avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione di ricavi asseritamente non contabilizzati e di costi dedotti in relazione a un allagamento del deposito a servizio del proprio negozio di abiti, per l’anno d’imposta 2008. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva parzialmente l’appello, riducendo alcuni versamenti riconosciuti come non inerenti all’azienda e confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il contribuente proponeva quindi ricorso in cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate non depositava controricorso, limitandosi a un mero atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si denunciava la violazione dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441/1997, là dove la CTR aveva ritenuto non provata da idonea documentazione la perdita conseguente all’allagamento per esondazione di un vicino torrente. La Corte richiama la norma, che ammette la prova mediante documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.
Non era contestato che il contribuente avesse effettuato l’autocertificazione. La stessa, però, secondo gli accertamenti del giudice di merito, era stata prodotta non nel termine previsto, ma a distanza di cinque anni e solo dopo la ricezione dell’avviso di accertamento. La documentazione serviva invece tempestivamente a consentire il collegamento tra la deduzione del costo e l’evento.
Il giudice d’appello aveva aggiunto altri elementi che smentivano ulteriormente il collegamento, rilevando la mancanza di riscontro tra la merce dichiarata perduta e quella distrutta, per contraddizioni in contabilità e nelle fatture di acquisto. La richiesta di valutare ulteriori elementi, tra cui un verbale dei Carabinieri, si risolveva in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, per non avere la CTR riconosciuto l’obbligo dell’ufficio di invitare il contribuente a comparire. Il motivo è infondato: l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, previsto per i tributi armonizzati, non è contemplato in via generalizzata per gli altri tributi, salvo norme specifiche. Per l’accertamento sintetico l’obbligo non sussisteva, poiché l’accertamento risale alle annualità 2008 e precedenti, anteriormente all’introduzione dell’obbligo ad opera dell’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, applicabile solo dal periodo d’imposta 2009.
Il ricorso è pertanto respinto. Nulla per le spese, non essendosi l’Amministrazione costituita tempestivamente a mezzo di controricorso. Sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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