Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e permanenza della legittimazione (Cass. civ. Sez. V n. 27500 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l’accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali in nuovi macro consorzi, non ne prevede l’estinzione. La riunificazione è operazione programmatica che non produce effetto istantaneo: l’estinzione degli enti accorpati consegue alla conclusione del processo di accorpamento, non all’entrata in vigore della norma. Fino a quel momento i consorzi accorpati conservano la legittimazione a esercitare le attività e il servizio impositivo già loro affidati, in virtù della vigenza dei piani, regolamenti, ruoli e affidamenti prevista dall’art. 19, comma 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Non è configurabile un mandato senza rappresentanza del nuovo consorzio a quello precedente, né una delega interorganica, stante l’alterità soggettiva tra gli enti.

Il Fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, con sentenza n. 5491/24, ha dichiarato inammissibile l’appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna per asserito difetto di legittimatio ad causam. La decisione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento di euro 130,20, pretesa a titolo di beneficio irriguo per le annualità 2015-2017.

Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla contribuente con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, evocata ai soli fini della denuntiatio litis, è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha rinunciato al primo motivo, con memoria depositata il 25 settembre 2026. La Corte ritiene la rinuncia efficace anche in mancanza di sottoscrizione della parte o di mandato specifico: essa implica una valutazione tecnica sulle modalità di esercizio dell’impugnazione, non dispone dei diritti controversi e resta rimessa alla discrezionalità del difensore, fuori dalla disciplina dell’art. 390 c.p.c. (Cass. n. 414/21).

Il nucleo della decisione è il secondo motivo. La corte regionale aveva equiparato l’istituzione dei nuovi consorzi all’abolizione dei precedenti. La Corte reputa la ricostruzione assertiva, incompatibile con il senso letterale della norma. L’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 ha ridefinito gli ambiti territoriali unificando i comprensori, con obiettivo programmatico, senza contemplare alcun effetto estintivo.

La riunificazione non postula l’immediata estinzione dell’ente accorpato. La stessa legge prevede termini non perentori per l’approvazione di statuto e regolamento dei nuovi enti: la loro operatività è concepita come epilogo del processo di riorganizzazione, solo all’esito del quale si realizza l’effetto riunificativo. I consorzi permangono in vita fino al completamento.

In questa prospettiva si colloca il periodo transitorio, più volte prorogato e sostanzialmente senza termine finale, nel quale i consorzi precedenti hanno continuato a svolgere le proprie attività, incluso il servizio impositivo e di esazione, nel segno della permanenza degli affidamenti in atto. La Corte richiama Cass. n. 22104/25, che àncora l’estinzione all’esaurimento del processo di accorpamento, e Cass. n. 6610/26 e Cass. n. 6611/26, rese proprio su vicende del Consorzio di Bonifica 6 Enna, nonché Cass. n. 15351/23.

Non è configurabile un mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 c.c., la cui esportabilità in ambito pubblicistico è dubbia. Il consorzio esercita le attività già affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione. Anche a voler ipotizzare il mandato, la legittimità degli atti resta ferma: l’enunciazione di un rapporto inesistente non incide sui poteri preesistenti e persistenti, né sulla titolarità del potere di azionare la pretesa tributaria.

Il secondo motivo è accolto, il terzo assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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