Perdita del grado per rimozione al militare assolto per prescrizione (TAR Emilia-Romagna n. 903 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare militare, ai sensi dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare gli accertamenti contenuti nelle sentenze penali di condanna, pur non essendo queste vincolanti in sede disciplinare. Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale va comunque valorizzato, soprattutto se tutte le sentenze di merito concordano nella ricostruzione delle condotte. Il contenuto delle pronunce penali opera come fonte istruttoria e come tertium comparationis per valutare la manifesta illogicità o erroneità delle determinazioni amministrative. La valutazione di sproporzione della sanzione resta espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a procedimento penale per plurime imputazioni, tra cui induzione indebita, falsità ideologica e rivelazione di segreti di ufficio. Dal 2015 è stato sospeso in via precauzionale dall’impiego, con sospensione più volte prorogata.

Nel 2020 l’Amministrazione ha avviato l’inchiesta disciplinare e, contestualmente, ha sospeso il procedimento in attesa della definizione del giudizio penale. Assolto in appello per una delle imputazioni e condannato in primo grado per altra, il militare ha visto la condanna annullata senza rinvio per prescrizione. Riassunto il procedimento, l’Amministrazione ha irrogato la perdita del grado per rimozione, con decorrenza retroattiva al 2015. Il ricorrente ha impugnato la determinazione davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce il quadro dell’art. 1393 COM, che contempla due ipotesi di rinvio o sospensione del procedimento disciplinare: quando il fatto è grave e di complessa verifica, oppure quando la condotta è commessa nell’esercizio delle funzioni. Nel caso concreto, la complessità della fattispecie e il suo intreccio con la vicenda penale giustificano la sospensione disposta dall’Amministrazione, come confermato da Cons. Stato, sez. II, n. 9546 del 2023.

Il TAR esclude che la sospensione precauzionale facoltativa prorogata nel 2020 possa inficiare il procedimento disciplinare. Da un lato, quel provvedimento avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione; dall’altro, la sua eventuale illegittimità non si riflette sulla legittimità del procedimento concluso con la sanzione. L’Amministrazione ha del resto rispettato anche l’art. 919, comma 3, COM.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che la valutazione di gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Il provvedimento impugnato non presenta deficit argomentativo: espone ampiamente gli elementi di fatto, dà conto delle difese e motiva il loro rigetto. Non è richiesta una puntuale confutazione analitica delle argomentazioni di parte, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica (Cons. Stato, sez. V, n. 3724 del 2025).

Il passaggio centrale riguarda l’utilizzo delle sentenze penali. Il TAR richiama Cassazione Sez. Un. n. 18923 del 2021, secondo cui il giudice civile può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel giudizio penale già definito, anche con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. A fortiori ciò vale in sede disciplinare, dove l’accertamento dei fatti contenuto nelle sentenze penali di estinzione del reato va valorizzato quando tutte le pronunce di merito concordano sulla ricostruzione delle condotte.

Nel caso specifico, le valutazioni dell’Amministrazione coincidono con gli accertamenti compiuti in tre gradi di giudizio. La Corte d’Appello ha confermato la ricostruzione dell’induzione indebita, evidenziando la posizione di soggezione degli imprenditori, tutti già sottoposti a verifiche fiscali. La Cassazione, pur rilevando la prescrizione, ha confermato la confisca del profitto e ha escluso che vi fossero i presupposti per un’assoluzione piena ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Il ricorso è dunque respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *