Divieto sindacale di transito su strada ad uso civico lesivo del giudicato (TAR Lazio n. 138 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco non può adottare un provvedimento di divieto di transito veicolare su una strada gravata da uso civico quando la misura sia finalizzata a garantire l’uso esclusivo del sedime a favore di un concessionario privato. Un simile atto si pone in contrasto con il giudicato formatosi sulla insussistenza di tale uso esclusivo, integra eccesso di potere per sviamento e difetta di una norma attributiva del potere, non essendo riconducibile alle ipotesi dell’art. 6 cod. strada, che consente il divieto solo per ragioni di incolumità pubblica, tutela del patrimonio stradale o esigenze tecniche. Parimenti illegittimo è il provvedimento di autotutela demaniale ex artt. 823 e 825 cod. civ. usato a beneficio di un privato, perché quel potere è conferito a tutela dell’uso collettivo del bene. Il ricorso per motivi aggiunti che riproponga censure già deducibili nel precedente atto è inammissibile per violazione del divieto di frazionamento delle impugnazioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto il P.A.U.R. per realizzare un impianto eolico, il cui accesso è previsto lungo una viabilità ricompresa nell’area di pertinenza di un impianto già realizzato e gestito da altra società concessionaria. Il sindaco di un Comune ha emanato un’ordinanza che vieta il transito veicolare su quella viabilità, qualificandola come a uso esclusivo del concessionario.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza, gli atti concessori presupposti e, successivamente, una seconda ordinanza con cui il responsabile del servizio le ha intimato di astenersi da ogni turbativa, respingendo la richiesta di consegna delle chiavi della sbarra. Ha inoltre chiesto l’ottemperanza delle sentenze che avevano annullato il diniego del P.A.U.R.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo. La questione dell’uso esclusivo della viabilità era stata già prospettata dal Comune nella conferenza di servizi e nel giudizio definito dalle sentenze TAR Lazio n. 11870 del 2022 e Cons. Stato n. 1170 del 2024, che l’avevano ritenuta infondata. Su tale infondatezza si è formato il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile: la tesi non può più essere rimessa in discussione.
L’ordinanza impugnata si fonda sulla stessa prospettazione già respinta, con violazione del giudicato e sviamento di potere, perseguendo l’interesse del concessionario e non quello della collettività. Manca inoltre una norma attributiva del potere: il divieto di transito non rientra nelle ipotesi tassative dell’art. 6 cod. strada.
Quanto all’affermato uso esclusivo, esso non risulta provato: non è concluso il procedimento di mutamento di destinazione d’uso delle aree, e la Soprintendenza ha affermato che la viabilità di esercizio non può essere sottratta al pubblico transito. Il contratto di concessione limita il diritto della società alla sola fase realizzativa. Il richiamo al provvedimento regionale del 2002 è un mero stralcio della richiesta del concessionario, non una prescrizione impositiva.
L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto. Non vi è pronuncia sugli atti solo formalmente impugnati in epigrafe, né sulla domanda di ottemperanza, attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento. Il primo ricorso per motivi aggiunti è accolto: l’autotutela ex artt. 823 e 825 cod. civ. è stata esercitata a beneficio di un privato; l’inesistenza della strada contrasta con la delibera comunale del 2004. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per frazionamento delle impugnazioni.
Nota della Redazione
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