Cessazione uso urbanisticamente incompatibile: l’ottemperanza al giudicato prevale sulle valutazioni sanitarie (TAR Lombardia n. 721 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il ricorso avverso l’ordinanza comunale di cessazione dell’uso urbanisticamente incompatibile di un immobile adibito a ricovero per animali è privo di fumus boni iuris laddove il provvedimento costituisca atto dovuto di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che ha accertato l’abusività della destinazione. Le valutazioni igienico-sanitarie espresse dall’ATS non assumono rilievo ai fini della legittimità dell’atto, poiché lo stesso è finalizzato a porre fine alla non conformità urbanistica. Il provvedimento non è viziato per difetto di proporzionalità quando sia decorso un ampio lasso temporale tra la pubblicazione della sentenza e l’adoenzione dell’ordinanza, con assegnazione di un termine per adeguarsi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Comune di Mortara aveva disposto la cessazione dell’uso urbanisticamente incompatibile e la chiusura di una struttura per il ricovero di animali, in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 504/2023, passata in giudicato. Il provvedimento comunale contestava la legittimità della destinazione dell’immobile e ordinava la cessazione dell’attività, assegnando un termine per provvedere. Avverso tale atto il ricorrente deduceva plurimi vizi, contestando in particolare la mancata considerazione delle condizioni igienico-sanitarie della struttura e il difetto di proporzionalità del provvedimento, oltre all’intervenuta approvazione di un nuovo PGT nel 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, in sede di camera di consiglio, ha ritenuto il ricorso privo di fumus boni iuris ad un primo sommario esame. Il Collegio ha osservato che le censure proposte non appaiono idonee a incidere sulla legittimità dell’atto impugnato, in quanto l’ordinanza costituisce atto doveroso di ottemperanza alla sentenza n. 504/2023, ormai passata in giudicato, che ha accertato l’abusività e la non conformità urbanistica della destinazione dell’immobile a ricovero animali.
Quanto alle valutazioni espresse dall’ATS in riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alle modalità di gestione della struttura, il Collegio ne ha escluso ogni rilievo, sottolineando che il provvedimento impugnato non è finalizzato a sanzionare carenze igienico-sanitarie bensì a porre fine alla situazione di abusività urbanistica. Sotto tale profilo, le considerazioni sanitarie non possono quindi inficiare un atto che trova la propria ragion d’essere nell’esecuzione di un giudicato.
Il Tribunale ha altresì escluso il vizio di difetto di proporzionalità, rilevando come la sentenza fosse stata pubblicata in data 27.2.2023 e come il Comune avesse assegnato all’interessato un termine di 120 giorni per provvedere alla cessazione dell’uso. Il decorso di tale ampio periodo, unitamente al termine concesso per l’adeguamento, rende il provvedimento proporzionato rispetto all’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio e al ripristino della legalità urbanistica.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che il PGT approvato nel 2025 non è stato oggetto di impugnazione, con la conseguenza che le relative previsioni non possono essere utilmente invocate a sostegno delle censure avverso l’ordinanza di cessazione dell’uso. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune e delle controinteressate.
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Nota della Redazione
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