IRAP: il professionista socio di società di revisione non è soggetto a imposizione senza autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12479 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Non è soggetto a IRAP il professionista che svolge la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di una società di revisione di cui è socio, poiché la titolarità e la responsabilità della struttura fanno capo alla società, soggetto giuridico distinto. La detenzione di una quota di partecipazione nella società è irrilevante ai fini dell’assoggettamento a imposizione.
Il Fatto
Un professionista, socio di una società di revisione, presentava istanze di rimborso dell’IRAP versata per i periodi d’imposta dal 2013 al 2017. Il contribuente deduceva di svolgere la propria attività di consulenza esclusivamente all’interno della struttura organizzativa della società, unico committente, senza avvalersi di una propria autonoma organizzazione in termini di personale o beni strumentali.
Le istanze di rimborso avevano formato silenzio-rifiuto. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava le domande, con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il motivo è fondato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, la Suprema Corte ha ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Ha precisato che, affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato a IRAP, è necessario non solo che sia inserito in una organizzazione, ma anche che ne sia il titolare e responsabile.
Nella fattispecie, era incontroverso che il contribuente non disponesse di una propria organizzazione e fosse stabilmente inserito in una struttura facente capo alla società di revisione, la quale ne era l’unica responsabile organizzativa. La Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che il professionista si avvalesse di tale organizzazione, in quanto ciò che rileva è la titolarità della struttura, che faceva capo a un soggetto giuridico distinto. Non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che questa sia “autonoma”, facendo capo al lavoratore stesso sotto i profili organizzativi, e non solo operativi.
Il principio è stato applicato con specifico riguardo ai professionisti che svolgono attività per società di revisione di cui sono soci. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione di una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. La detenzione di una quota di partecipazione nella società non è elemento sufficiente, poiché la responsabilità organizzativa resta in capo alla società.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.