Perdite su crediti deducibili solo con elementi certi e precisi (Cass. civ. Sez. V n. 19267 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili solo se risultino da elementi certi e precisi, con la conseguenza che grava sul contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi che hanno dato luogo alla perdita, sia nell’an sia nel quantum. Il solo fatto che i crediti siano stati contabilizzati e iscritti in bilancio dalle società creditrici e debitrici non integra la fattispecie astratta di riferimento, restando necessario dimostrare l’inesigibilità del credito e le iniziative tempestivamente assunte per la sua soddisfazione coattiva. Analogamente, il contribuente che intenda dedurre sopravvenienze passive ha l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi, ove contestate dall’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

Le società contribuenti impugnavano un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione perdite su crediti e sopravvenienze passive, accertando maggiore IRES e accessori. Le società sostenevano la sussistenza delle condizioni di deducibilità fiscale previste dagli artt. 101 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e compensava le spese. In appello, la Commissione tributaria regionale respingeva il motivo sulle sopravvenienze passive, accoglieva quello relativo alle perdite su crediti e annullava parzialmente l’avviso. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; le società resistevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Amministrazione censura la sentenza di secondo grado laddove ritiene provati i costi, nell’an e nel quantum, per il solo fatto della contabilizzazione e iscrizione in bilancio.

La Corte ritiene il motivo ammissibile: esso non mira a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ma investe la correttezza della sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina invocata, riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR, fuori dalle procedure concorsuali le perdite su crediti sono deducibili solo se risultino da elementi certi e precisi, con onere del contribuente di allegare e documentare gli elementi di riferimento (Cass. sez. V n. 5183 del 2020). In particolare, l’automatismo nella deducibilità opera solo in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali; altrimenti, se il creditore rimane inerte, non sussistono elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante (Cass. n. 743 del 2021; Cass. n. 37174 del 2021; Cass. n. 37834 del 2021; Cass. n. 12693 del 2022).

Nel caso concreto, non essendo le società debitrici assoggettate a procedure concorsuali, sarebbe stato onere delle ricorrenti dimostrare la certezza e l’ammontare delle perdite e di essersi tempestivamente attivate per la soddisfazione coattiva dei crediti. I giudici di appello si sono limitati a rilevare la contabilizzazione dei crediti e la condizione di liquidazione delle debitrici, elementi che non chiariscono le iniziative assunte per il recupero, anche in relazione all’appartenenza delle società al medesimo gruppo. La ricostruzione della CTR non integra, pertanto, la fattispecie astratta.

Quanto al ricorso incidentale, le società lamentano la violazione dell’art. 109 TUIR in tema di sopravvenienze passive. La Corte lo ritiene infondato: il contribuente che intende dedurre tali componenti ha l’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi (Cass. n. 16106 del 2022; Cass. n. 23293 del 2022), non essendo sufficiente la contabilizzazione, in difetto di documentazione di supporto. La CTR ha coerentemente ritenuto che le sopravvenienze non fossero certe nell’an e nel quantum, con assorbimento logico della questione sull’esercizio di competenza.

Il ricorso principale è accolto, il ricorso incidentale rigettato. La sentenza è cassata nei termini di motivazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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