Omessa comunicazione dell’avviso di trattazione: nullità della sentenza d’appello tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 12297 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 – applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo di cui all’art. 61 del medesimo decreto – adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Tale nullità non è tuttavia configurabile in presenza di acquiescenza della parte interessata, che non abbia sollevato tempestivamente l’eccezione nelle difese scritte ovvero che, comparendo in udienza, non abbia eccepito alcunché al riguardo. La cassazione della decisione può essere seguita dalla decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva irrogato la sanzione di euro 30.000,00 ai sensi dell’art. 303, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973, per avere la contribuente indicato, in relazione all’importazione di ricevitori DVD-T2, un codice tariffario previsto per dispositivi incorporanti un modem, dei quali gli articoli importati erano invece privi, beneficiando così dell’esenzione daziaria. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della società.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell’appello dell’Agenzia, aveva accolto il gravame ritenendo divenuta definitiva la questione concernente l’esatta classificazione delle merci, non essendo stato impugnato il prodromico processo verbale di constatazione. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in primo luogo la nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha giudicato fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 31 e 34 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 6 CEDU e 24 Cost. La ricorrente aveva dedotto che l’avviso di trattazione del ricorso in appello non le era mai stato comunicato, pur essendosi essa regolarmente costituita, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992, adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. L’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina pertanto la nullità della decisione comunque pronunciata, come affermato da precedenti giurisprudenziali richiamati nel provvedimento.
Nel caso di specie, la mancanza della comunicazione è risultata comprovata dalla documentazione prodotta in sede di legittimità, in particolare dalle schermate tratte dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, dalle quali risulta che l’avviso di trattazione era stato comunicato per via telematica soltanto alla parte pubblica. La Corte ha inoltre escluso che la contribuente fosse comparsa alla pubblica udienza di discussione, circostanza che avrebbe potuto essere valutata come acquiescenza alla mancata notificazione ovvero come sanatoria del vizio processuale per raggiungimento dello scopo.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri due, concernenti l’erronea ritenuta impugnabilità del processo verbale di constatazione e l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di ius novorum. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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