Pergotenda e affidamento: legittima la demolizione del manufatto fuori sagoma (TAR Toscana n. 1668 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’opera realizzata in assenza di qualsiasi titolo abilitativo non è configurabile alcun legittimo affidamento che ne giustifichi la conservazione, poiché la valutazione comunale di compatibilità edilizia costituisce attività vincolata. La qualificazione di un manufatto come pergotenda, non soggetta a titolo edilizio, presuppone che l’elemento dominante sia la tenda e che la struttura si riduca a mero sostegno accessorio; non è invece configurabile una pergotenda quando la struttura è solida e permanente e determina una variazione di sagoma e prospetto dell’edificio, integrando un’addizione volumetrica fuori sagoma. Il limite di un solo manufatto per resede di pertinenza, previsto dalla normativa edilizia comunale, va riferito al resede nel suo complesso e non a ogni singolo balcone o terrazzo dell’unità immobiliare.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare per civile abitazione, ha impugnato l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune ai sensi dell’art. 193, comma 2, L.R.T. n. 5/2014, avente ad oggetto una struttura in alluminio installata sulla terrazza al piano mansarda. Il manufatto risultava fissato al parapetto in muratura e alla falda del tetto, con elementi metallici che ne elevavano l’altezza fino a cm. 50 sopra il tetto, coperto con telo impermeabile apribile a motore e tamponato con tessuti frangisole a caduta verticale.

Dopo un sopralluogo della Polizia municipale nel giugno 2020 e una successiva nota comunale che attestava l’assenza di violazioni edilizie, il Comune avviava nel settembre 2021 il procedimento di demolizione, qualificando l’opera come addizione volumetrica fuori sagoma non riconducibile alla pergotenda e non consentita nel tessuto urbanistico di riferimento. La società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per violazione dell’affidamento, errata interpretazione della disciplina regolamentare e qualificazione del manufatto come pergotenda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in presenza di un’opera abusiva, non può sussistere alcun legittimo affidamento alla sua conservazione. La valutazione comunale di compatibilità edilizia è espressione di attività vincolata, con la conseguenza che non è configurabile il dedotto vizio di contraddittorietà tra la nota favorevole e la successiva ingiunzione.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che la nota interna del luglio 2020 era stata conosciuta dalla ricorrente solo a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio: non poteva quindi essersi formato alcun affidamento su un atto mai conosciuto, tanto più che gli interventi non erano mai stati oggetto di istanza per il rilascio del titolo abilitativo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso l’interpretazione comunale dell’art. 190 del Regolamento edilizio e della clausola che consente “un solo manufatto per ogni resede di pertinenza”. Il resede di pertinenza va inteso come spazio accessorio stabile collegato all’immobile nel suo complesso, non come ogni singolo terrazzo o balcone. Diversamente opinando, si consentirebbe un’inammissibile moltiplicazione delle pertinenze e dei manufatti realizzabili senza titolo. Nel caso concreto la ricorrente, avendo già collocato una tenda, aveva esaurito la possibilità di installare strutture analoghe.

Infine, sul terzo motivo, il Collegio ha escluso la qualificazione come pergotenda, richiamando il principio per cui l’opera principale deve essere costituita dalla tenda e la struttura deve ridursi a mero elemento accessorio di sostegno. L’installazione in esame risultava ancorata stabilmente al tetto e al parapetto, con lati perimetrali chiusi da pannelli fissi e affaccio tamponato con infissi apribili: configurazione che modifica la sagoma e aumenta altezza e volumetria del fabbricato. La decisione comunale di ordinarne la demolizione è pertanto legittima. Il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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