Reddito di cittadinanza, termini di improcedibilità e abolitio criminis (Cass. pen. Sez. III n. 31776 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, nei quali l’impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, legge n. 134 del 2021. L’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, facendo salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior senza profili di irragionevolezza, poiché tale deroga è sorretta da una plausibile giustificazione e si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48 del 2023. Il delitto di truffa aggravata per l’indebita percezione del beneficio concorre con la fattispecie speciale e non è escluso dall’automatismo della procedura erogativa, quando il richiedente abbia posto in essere condotte artificiose positive idonee a indurre in errore l’amministrazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 16/10/2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Udine del 5/4/2023, che aveva giudicato il ricorrente colpevole dei delitti di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 640, comma 2, n. 1), cod. pen., per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in forza di dichiarazioni false.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’improcedibilità dell’azione penale per superamento del termine di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. quanto alle prove presuntive, l’insussistenza degli elementi della truffa e l’intervenuta abolitio criminis della disposizione di cui al capo 1).
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la questione si pone esclusivamente per la seconda domanda di reddito di cittadinanza, presentata il 28/1/2020, mentre per la prima, presentata il 6/9/2019, opera la prescrizione, non ancora maturata.
Richiamando l’art. 2, comma 5, legge n. 134 del 2021, il Collegio ha statuito che il termine di improcedibilità applicabile al giudizio di appello è pari a tre anni e che la sentenza emessa il 16/10/2025 è ben anteriore allo spirare dello stesso termine, con conseguente infondatezza manifesta dell’eccezione.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, in quanto volti a ottenere una differente lettura di elementi probatori già ampiamente esaminati in entrambe le sentenze di cognizione, estranei ai limiti di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Ha osservato che la Corte di appello ha sviluppato una motivazione estremamente articolata, sostenuta da numerosissimi riferimenti documentali e contabili, del tutto trascurati nel ricorso, e priva di illogicità manifesta. In particolare, il Giudice del gravame ha evidenziato movimentazioni per oltre 280mila euro complessivi e per quasi 80mila euro negli anni di interesse, con bonifici in uscita di pari importo e saldi tenuti prossimi allo zero, nonché investimenti in valuta virtuale e versamenti in contanti.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato la sussistenza anche del delitto di truffa in concorso con la fattispecie speciale, rilevando che il ricorrente non si era limitato a condotte omissive, ma aveva tenuto evidenti comportamenti artificiosi positivi, tali da indurre in errore l’amministrazione erogante.
Infine, il Collegio ha ribadito il costante indirizzo secondo cui l’abrogazione dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, facendo salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior in modo non irragionevole, coordinando la deroga con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48 del 2023. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso