Affidamento in prova: la pendenza di altro procedimento giustifica il diniego (Cass. pen. Sez. VII n. 30769 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice di sorveglianza valorizza la condotta del condannato successiva ai reati per i quali è in esecuzione la pena. La pendenza di un altro procedimento penale, nella fase di merito, per un reato commesso dopo i fatti oggetto di esecuzione, integra un carico pendente idoneo a fondare il giudizio di residua pericolosità sociale e l’inadeguatezza della misura più ampia. L’inammissibilità del ricorso principale, a norma dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si estende ai motivi nuovi tempestivamente depositati.

Il Fatto

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare. La pena in esecuzione è di mesi nove di reclusione, irrogata con sentenza della Corte di appello di Messina divenuta definitiva il 6 febbraio 2024.

Il ricorso censura la violazione di legge e il vizio di motivazione, deducendo che il diniego si fonda sulla pendenza di un altro procedimento per omicidio colposo, ancora nella fase di merito del giudizio di primo grado, senza considerare elementi favorevoli: la modesta entità dei reati e della pena, le informazioni di polizia e la relazione dell’Ufficio UEPE favorevoli, la risalenza nel tempo delle condotte e l’avvio del processo di revisione critica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso la sussistenza del dedotto difetto di motivazione. Il diniego della misura più ampia risulta giustificato attraverso il richiamo lineare alla condotta successiva ai reati per i quali è in esecuzione la pena, valutata unitamente al carico pendente per il reato di omicidio colposo, contestato come commesso sul luogo di lavoro e dopo i fatti oggetto di esecuzione.

Da tali elementi il giudice di merito ha tratto il convincimento circa una residua pericolosità sociale, tale da rendere inadeguata la misura alternativa richiesta. La Corte ha confermato il percorso argomentativo, valorizzando la natura dei reati, commessi nel corso dello svolgimento dell’attività economica.

Il Collegio ha richiamato il precedente Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Rv. 285855, secondo cui per l’affidamento in prova al servizio sociale occorre valutare il comportamento del condannato successivo al reato per il quale è in corso l’esecuzione, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità idonea a consentire il reinserimento sociale.

Accertata l’inammissibilità del ricorso principale, la Corte ne ha fatto derivare quella dei motivi nuovi. Ha richiamato l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, in forza della quale l’inammissibilità dell’atto di impugnazione rende inammissibile il ricorso anche se successivamente siano stati depositati tempestivi motivi nuovi ad integrazione, come confermato da Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850.

All’inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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